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L’Intesa con lo
Stato e l’8 per mille, ovvero quando la Chiesa fa il male per ricavarne del
bene Una confutazione delle Intese Chiesa-Stato, con
particolare riferimento all’Intesa stipulata dalle Assemblee di Dio in Italia
con lo Stato Italiano |
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La storia delle Intese e dell’8 per mille
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Dalla Legge delle Guarentigie (1871) al Concordato
(1929), e alla Costituzione (1948)
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Per
comprendere bene come mai oggi le Confessioni religiose possono stipulare una
Intesa con lo Stato, e alcune di esse tra cui alcune Chiese Evangeliche le
hanno stabilite, occorre partire da lontano, e precisamente dalla nascita del
Regno d’Italia. |
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Nel
1859-1860 Vittorio Emanuele II riuscì ad annettersi prima la Romagna e poi
l’Umbria e le Marche, iniziando così la conquista dello Stato pontificio (che
alla fine del 1860 era limitato solo al Lazio e alla città di Roma dove
c’erano delle truppe francesi a difesa dello Stato pontificio). Nel febbraio
del 1861 ci fu la prima convocazione del Parlamento Italiano, e nel mese
successivo Vittorio Emanuele II fu proclamato re d’Italia. |
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Nel 1870
avvenne che scoppiò la guerra tra la Francia e la Prussia. E la Francia fu
costretta per ragioni militari a ritirare le sue truppe che teneva sul suolo
italiano in difesa dello Stato della chiesa cattolica. Lo Stato della chiesa
si trovò quindi indifeso (e per giunta la Francia uscì sconfitta dalla
guerra) e di questa condizione ne approfittarono subito gli Italiani per
disfarsi una volta per tutte della tirannia del clero. In quell’anno le
truppe piemontesi comandate dal generale Raffaele Cadorna entrarono per la
breccia di Porta Pia in Roma annettendo la città del papa al regno d’Italia.
Fu una grande umiliazione per lo Stato pontificio; il papa perse quella che
egli definiva l’eredità o il patrimonio di San Pietro a cui mai avrebbe
rinunciato di sua spontanea volontà, e si dichiarò ‘prigioniero del
Vaticano’; scomunicò il re Vittorio Emanuele II e tutti coloro che avevano
contribuito all’occupazione dello Stato pontificio e vietò ai Cattolici di
partecipare sia in qualità di candidati che di elettori ad elezioni di
qualsiasi tipo. A qualsiasi offerta del Governo italiano per giungere ad una
riconciliazione Pio IX rispose dicendo: Non
possumus. Nel 1871 il Parlamento italiano approvò la cosiddetta Legge
sulle Guarentigie con cui andava incontro alle esigenze della ‘Santa Sede’,
comprese quelle economiche assegnandole ‘una dotazione di annua rendita di L.
3.225.000’ che sarebbe stata esente da ogni specie di tassa od onere
governativo, comunale e provinciale. Ma sia Pio IX che i suoi successori
rifiutarono la mano offertagli dal Governo italiano, non vollero riconoscere
la Legge sulle Guarentigie. |
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Nel 1922 salì al potere Benito Mussolini (con l’aiuto
del Vaticano. Questo infatti aveva impedito in ogni maniera che il Partito
Popolare fondato da Luigi Sturzo, un prete cattolico, nel 1919, partito che
aveva in parlamento circa cento deputati e che era antifascista, si alleasse
con i socialisti in maniera da formare un governo antifascista che impedisse
la salita al potere del fascismo), e nello stesso anno fu eletto papa Pio XI
(1922-1939). I due capirono che avrebbero potuto trarre enormi vantaggi da un
accordo rappacificatore, e perciò iniziarono dei negoziati segreti tra le
parti per porre termine all’inimicizia tra papato e governo italiano che
ormai durava da diversi decenni. I negoziati portarono alla stipulazione, nel
1929, tra la ‘Santa Sede’, rappresentata in quell’occasione dal cardinale
Gasparri, e lo Stato italiano, capeggiato da Benito Mussolini, del Trattato
del Laterano e del Concordato (ambedue questi documenti portano in testa la
dicitura ‘In Nome della Santissima Trinità’) e di una Convenzione
finanziaria. Col Trattato l’Italia riconobbe alla ‘Santa Sede’ la sovranità
su un minuscolo territorio chiamato ‘Città del Vaticano’ e la ‘Santa Sede’
dichiarò definitivamente conclusa la ‘questione romana’, riconoscendo il
Regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato
italiano. Vediamo adesso alcuni articoli del Trattato e del Concordato del
Laterano al fine di capire le concessioni fatte e i privilegi concessi dallo
Stato Italiano al Vaticano. |
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L’art. 1 del
Trattato afferma: ‘L’Italia riconosce e
riafferma il principio consacrato nell’art. 1 dello Statuto del Regno 4 Marzo
1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola
religione dello Stato’; l’art. 6
afferma che l’Italia ‘provvederà,
inoltre, alla comunicazione con le ferrovie dallo Stato mediante la
costruzione di una stazione ferroviaria nella Città del Vaticano..’; l’art. 8 del Trattato dice che ‘l’Italia, considerando sacra ed
inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l’attentato
contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite
per l’attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re. Le
offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la
persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti, sono
punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re’; l’art. 13 dice che ‘l’Italia riconosce alla Santa Sede la
piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di
Santa Maria Maggiore e di S. Paolo, cogli edifici annessi...’; l’art. 14 che ‘l’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo
pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze’
e si obbliga a cederle ‘la Villa
Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze’
e poi ‘per integrare la proprietà degli
immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenente alla Sacra
Congregazione di Propaganda Fide e ad altri istituti ecclesiastici e
prospicienti verso i palazzi vaticani, lo Stato si impegna a trasferire alla
Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di
proprietà dello Stato o di terzi esistenti in detta zona... l’Italia, infine,
trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà degli edifici ex-conventuali
in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di
Sant’Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e
dipendenze..’; l’art. 16 dice
che gli immobili citati nei tre articoli precedenti (nell’art. 15 sono citati
diversi palazzi della chiesa cattolica romana situati sul territorio
italiano) ‘nonché quelli adibiti a sedi
dei seguenti istituti pontifici: Università Gregoriana, Istituto Biblico,
Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di
Sant’Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e
Paolo, non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa
di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno
esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto
verso qualsiasi altro ente’; l’art.
17 afferma quanto segue: ‘Le
retribuzioni di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali
della Chiesa Cattolica e dagli altri enti gestiti direttamente dalla Santa
Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non
stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal 1° Luglio
1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente’;
l’art. 20 recita quanto segue: ‘Le merci provenienti dall’estero e dirette
alla Città del Vaticano, o, fuori della medesima, ad istituzioni od uffici
della Santa Sede, saranno sempre ammesse da qualunque punto del confine
italiano ed in qualunque porto del Regno, al transito per il territorio
italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari’; l’art. 21 afferma: ‘Tutti i Cardinali godono in Italia degli
onori dovuti ai Principi del sangue; quelli residenti in Roma, anche fuori
della Città del Vaticano, sono, a tutti gli effetti, cittadini della medesima’;
l’art. 23 afferma che avranno ‘piena efficacia giuridica, anche a tutti
gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da
autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili,
circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o
disciplinari’. |
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Ecco adesso alcuni passi di alcuni articoli del
Concordato. L’art. 1 del Concordato
dice: ‘.... In considerazione del
carattere sacro della Città Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice,
centro del mondo cattolico e mèta di pellegrinaggi, il Governo italiano avrà
cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto con detto
carattere’. L’art. 2 afferma:
‘... Tanto la Santa Sede quanto i
Vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell’interno ed
alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici del loro
ministero le istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani
ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, che crederanno di
emanare nell’ambito della loro competenza. Tali pubblicazioni ed affissioni
ed in genere tutti gli atti e documenti relativi al governo spirituale dei
fedeli non sono soggetti ad oneri fiscali... Le autorità ecclesiastiche
possono senza alcuna ingerenza delle autorità civili eseguire collette
nell’interno ed all’ingresso delle chiese nonché negli edifici di loro
proprietà’. L’art. 3 dice:
‘... ‘Gli studenti di teologia, quelli
degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed
i novizi degli istituti religiosi possono, a loro richiesta, rinviare, di
anno in anno, fino al ventesimosesto anno di età l’adempimento degli obblighi
del servizio militare. I chierici ordinati in ‘sacris’ ed i religiosi, che
hanno emesso i voti, sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di
mobilitazione generale. In tale caso, i sacerdoti passano nelle forze armate
dello Stato, ma è loro conservato l’abito ecclesiastico, affinché esercitino
fra le truppe il sacro ministero sotto la giurisdizione ecclesiastica
dell’Ordinario militare ai sensi dell’art. 14. Gli altri chierici o religiosi
sono di preferenza destinati ai servizi sanitari. Tuttavia, anche se siasi
disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla
chiamata i sacerdoti con cura di anime. Si considerino tali gli Ordinari, i
parroci, i vice parroci e coadiutori, i vicari ed i sacerdoti stabilmente
preposti a rettorie di chiese aperte al culto’. L’art. 5 afferma che ‘i
sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti né
conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali
siano a contatto immediato col pubblico’. L’art. 8 afferma che ‘.... In
caso di arresto, l’ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo
dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico. Nel caso di condanna di un
ecclesiastico o di un religioso, la pena è scontata possibilmente in locali
separati da quelli destinati ai laici, a meno che l’Ordinario competente non
abbia ridotto il condannato allo stato laicale’; l’art. 9 afferma che ‘di
regola, gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od
occupazioni’ e che ‘salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non
può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al
culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica’; l’art. 10 dice che ‘non si potrà per qualsiasi causa procedere
alla demolizione di edifizi aperti al culto, se non previo accordo colla
competente autorità ecclesiastica’; l’art. 11 dice: ‘Lo Stato
riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa, che sono i seguenti: tutte
le Domeniche; il primo giorno dell’anno; il giorno dell’Epifania (6 Gennaio);
il giorno della festa di San Giuseppe (19 Marzo); il giorno dell’Ascensione;
il giorno del Corpus Domini; il giorno della festa dei ss. Apostoli Pietro e
Paolo (29 Giugno); il giorno dell’assunzione della B.V. Maria (15 agosto); il
giorno di Ognissanti (1 Novembre); il giorno della festa dell’Immacolata
Concezione (8 Dicembre); il giorno di Natale (25 dicembre)’ (Cinque di quelle
festività furono soppresse nel 1977); l’art. 14 afferma: ‘Le truppe
italiane di aria, di terra e di mare godono, nei riguardi dei doveri
religiosi, dei privilegi e delle esenzioni consentite dal diritto canonico...’;
l’art. 29 afferma che ‘...b) Sarà riconosciuta la personalità
giuridica delle associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla
Santa Sede, che abbiano la loro sede principale nel Regno, e siano ivi
rappresentate... Sarà riconosciuta infine la personalità giuridica alle Case
generalizie ed alle Procure delle associazioni religiose, anche estere. Le
associazioni o le Case religiose, le quali già abbiano la personalità
giuridica, la conserveranno. Gli atti relativi ai trasferimenti degli
immobili, dei quali le associazioni sono già in possesso, dagli attuali
intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo... h)...
non saranno applicate ai ministri del culto per l’esercizio del ministero
sacerdotale l’imposta sulle professioni e la tassa di patente, istituite con
il Regio decreto 18 novembre 1923, n° 2538, in luogo della soppressa tassa di
esercizio e rivendita, né qualsiasi altro tributo del genere’; l’art. 30 che ‘lo Stato Italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle
associazioni religiose la capacità di acquistare beni, salve le disposizioni
delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali’; l’art. 34 dice che ‘lo Stato italiano, volendo ridonare allo
istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle
tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio,
disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili... Le cause concernenti
la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato
sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici. I
provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive,
saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se
siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza
del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia
delle parti. I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti
del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di Appello
dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in
camera di consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che
siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell’atto di
matrimonio’; l’art. 36 dice: ‘L’Italia considera fondamento e
coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana
secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che
l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari
abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da
stabilirsi di accordo tra la Santa Sede e lo Stato’; l’art. 40 afferma: ‘Le lauree in sacra teologia date dalle
Facoltà approvate dalla Santa Sede saranno riconosciute dallo Stato Italiano.
Saranno parimenti riconosciuti i diplomi, che si conseguono nelle scuole di
paleografia, archivistica e diplomatica documentaria erette presso la biblioteca
e l’archivio nella Città del Vaticano’. |
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Oltre a tutto ciò lo Stato italiano si obbligò a dare
parecchio denaro al Vaticano, infatti nella Convenzione Finanziaria si legge
all’art. 1 che ‘l’Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche
del Trattato, alla Santa Sede la somma di lire italiane 750.000.000
(settecentocinquanta milioni) ed a consegnare contemporaneamente alla
medesima tanto consolidato italiano 5 per cento al portatore (col cupone
scadente al 30 giugno p.v) del valore nominale di lire italiane 1.000.000.000
(un miliardo)’. Durante le trattative, un alto prelato, che si occupava delle
finanze vaticane, aveva detto ad un suo confratello: ‘Questa volta bisogna che l’Italia paghi care le indulgenze’! |
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Ma cosa ottenne lo Stato italiano dalla Chiesa
cattolica romana in cambio di tutti i favori e privilegi concessigli (si
tenga presente che non li ho citati tutti)? Questi, che troviamo negli art.
12, 19, 20, 21 e 43 del Concordato. L’art.
12 afferma: ‘Nelle Domeniche e
nelle feste di precetto, nelle Chiese in cui officia un Capitolo, il
celebrante la Messa Conventuale canterà, secondo le norme della sacra
liturgia, una preghiera per la prosperità del Re d’Italia e dello Stato
italiano’; l’art. 19 che ‘prima di procedere alla nomina di un
Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un coadiutore cum jure
successionis, la Santa Sede comunicherà il nome della persona prescelta al
Governo italiano per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di
carattere politico da sollevare contro la nomina. Le pratiche relative si
svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza,
in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta, finché non
avvenga la nomina della medesima’; l’art.
20 dice: ‘I vescovi, prima di
prendere possesso della loro diocesi, prestano nelle mani del Capo dello
Stato un giuramento di fedeltà...’; l’art. 21 dice: ‘Le nomine
degl’investiti dei benefici parrocchiali sono dall’autorità ecclesiastica
competente comunicate riservatamente al Governo italiano e non possono avere
corso prima che siano passati trenta giorni dalla comunicazione. In questo
termine, il Governo italiano, ove gravi ragioni si oppongano alla nomina, può
manifestarle riservatamente all’autorità ecclesiastica, la quale, permanendo
il dissenso, deferirà il caso alla Santa Sede’; l’art. 43 infine afferma: ‘Lo
Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall’Azione Cattolica
Italiana, in quanto esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgano la loro
attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l’immediata dipendenza
della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l’attuazione dei principi
cattolici. La Santa Sede prende occasione della stipulazione del presente
Concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d’Italia il
divieto di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico’. |
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Pio XI espresse la sua soddisfazione per il Concordato
il 13 febbraio 1929 parlando ai professori e agli allievi dell’Università cattolica
del Sacro Cuore in questi termini: ‘E
forse ci voleva anche un uomo come quello che la Provvidenza ci ha fatto
incontrare, un uomo che non avesse le preoccupazioni della scuola liberale...
E con la grazia di Dio, con molta pazienza, con molto lavoro, con l’incontro
di molti e abili assecondamenti, siamo riusciti ‘per medium profundum’ a
concludere un Concordato, che se non è il migliore di quanti ce ne possano
essere, è certo tra i migliori’. |
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Dal canto
suo, Benito Mussolini, mediante questi patti Lateranensi, si guadagnò la
stima e il favore della curia romana e dei Cattolici romani che non mancarono
di manifestarglieli a poco più di un mese di distanza dalla firma dei Patti
nelle ‘elezioni plebiscitarie’. Cardinali e vescovi scesero in campo
apertamente incitando i Cattolici a dare il loro voto di approvazione a
Mussolini. Il plebiscito del 24 Marzo diede 8.506.676 ‘sì’ su 8.650.470
votanti. |
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Inoltre va
detto che Mussolini ebbe il sostegno della curia romana quando volle conquistare
l’Etiopia. Tra i messaggi dati da prelati papali ai Cattolici in favore di
quella guerra riportiamo solo i seguenti. Il 28 ottobre 1935 il cardinale
Schuster di Milano disse ai Cattolici raunati nella cattedrale di Milano: ‘Cooperiamo con Dio in questa missione
nazionale e cattolica di bene, soprattutto in questo momento in cui, sui
campi di Etiopia, il vessillo d’Italia reca il trionfo della Croce di Cristo,
spezza le catene agli schiavi, spiana le strade ai missionari del Vangelo
(...) Pace e protezione all’esercito valoroso che, in obbedienza intrepida al
comando della Patria, a prezzo di sangue, apre le porte di Etiopia alla fede
cattolica e alla civiltà romana’. Il 12 dicembre Giorgio Maria Del Rio,
arcivescovo di Oristano, pubblicò sul bollettino della archidiocesi un
appello ai Cattolici in cui si legge tra le altre cose: ‘Le popolazioni abissine sono ad un infimo livello religioso e morale,
sono lontane dalla vera fede, dalla nostra religione cattolica, che è fonte
di civiltà e di progresso. Tutto ciò che si fa quindi per dare alla Italia i
mezzi necessari ad affermare in quelle terre la sua influenza e la sua
autorità non è solo in vantaggio della Patria e della civiltà, ma anche della
religione cattolica. La nostra povera ma generosa Italia, dietro i suoi
soldati, porta in Abissinia non solo il pane, le strade, la liberazione dalla
schiavitù, tutte le provvidenze della civiltà; ma vi porta ancora la Croce di
Gesù Cristo, gli insegnamenti e gli aiuti della Religione cattolica,
apostolica, romana, che nelle mani dei nostri missionari non ha mai servito a
preparare conquiste politiche’. Ricordiamo che nella guerra d’Etiopia
Mussolini autorizzò l’impiego di gas lacrimogeni e di iprite, per
l’artiglieria e l’aviazione. Le vittime fra gli Etiopi furono migliaia. Il 5
maggio 1936 le truppe italiane con alla testa il Maresciallo Badoglio
entrarono in Addis Abeba. Tornato in Italia un mese dopo, Badoglio fu
ricevuto da Pio XI. ‘Il colloquio con Pio XI si protrasse per oltre un’ora e
mezzo, superando di gran lunga i venti minuti protocollari delle visite
pontificie. Nel pomeriggio, il Legato del Papa gli restituì la visita nel suo
appartamento in via XX settembre’ (Vanna Vailati, Badoglio racconta, Torino 1955, pag. 323). Evidentemente il papa
era rimasto molto contento della conquista dell’Etiopia da parte
dell’esercito italiano. |
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Per tutte
le altre confessioni religiose, che a quel tempo erano poche, fu approvata
pochi mesi dopo la cosiddetta ‘legge sui culti ammessi’ (24 Giugno 1929), che
è tuttora vigente, e che recita così: |
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‘Legge 24
giugno 1929, n.1159 - Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello
Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi. |
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Art. 1 Sono ammessi nello Stato culti diversi
dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi
e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume.
L'esercizio, anche pubblico di tali culti è libero. |
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Art. 2 Gli istituti di culti diversi dalla religione
dello Stato possono essere eretti in ente morale, con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, uditi il Consiglio di
Stato e il Consiglio dei ministri (essi sono soggetti alle leggi civili
concernenti l'autorizzazione governativa per gli acquisti e per l'alienazione
dei beni dei corpi morali, abolito con legge n. 127 del 1997 e dalla legge n.
191 del 1998). Norme speciali per l'esercizio della vigilanza e del controllo
da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione
in ente morale. |
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Art. 3 Le nomine dei ministri dei culti diversi
dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero
dell'Interno per l'approvazione. Nessun effetto civile può essere
riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di
culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa. |
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Art. 4 La differenza di culto non forma eccezione
al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche
civili e militari. |
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Art. 5 La discussione in materia religiosa è
pienamente libera. |
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Art. 6
Abrogato (I genitori o chi ne fa le
veci possono chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi
di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche.) |
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Art. 7 Il matrimonio celebrato davanti ad alcuno
dei ministri di culto indicati nel precedente art. 3 produce dal giorno della
celebrazione gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello
stato civile, quando siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti. |
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Art. 8 Chi intende celebrare il matrimonio
davanti alcuno dei ministri di culto, indicati nel precedente art. 3, deve dichiararlo
all'ufficiale di stato civile, che sarebbe competente a celebrare il
matrimonio. L'ufficiale dello stato civile, dopo che siano state adempiute
tutte le formalità preliminari e, dopo avere accertato che nulla si oppone
alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del codice civile, rilascia
autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al
quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento, con cui
la nomina di questi venne approvata a' termini dell'art. 3. |
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Art. 9 Il ministro del culto, davanti al quale
avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli artt. 130, 131 e
132 del codice civile (Vedi gli artt. 143, 144 e 147 c.c. 1942) e ricevere,
alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi
gli sposi, l'uno dopo l'altro, di volersi prendere rispettivamente in marito
e moglie, osservata la disposizione dell'art. 95 del codice civile. L'atto di
matrimonio dev'essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto
in lingua italiana nelle forme stabilite dagli artt. 352 e 353 del codice
civile per gli atti dello stato civile e deve contenere le indicazioni
richieste nell'art. 10 della presente legge. L'atto, così compilato, sarà
subito trasmesso in originale all'ufficiale dello stato civile e, in ogni
caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione. |
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Art. 10 L'ufficiale dello stato civile, ricevuto
l'atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei
registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:
il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio
o la residenza degli sposi; il nome e cognome, il domicilio o la residenza
dei loro genitori; la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di
dispensa; la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno
degli impedimenti di legge; il luogo e la data in cui seguì la celebrazione
del matrimonio; il nome e cognome del ministro del culto dinanzi al quale
seguì la celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile deve
dare avviso al procuratore della Repubblica, nei casi e per gli effetti
indicati nell'art. 104 del R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento
dello stato civile. |
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Art. 11 Al matrimonio celebrato davanti il
ministro di un culto ammesso nello Stato e debitamente trascritto nei
registri dello stato civile si applicano, anche per quanto riguarda le
domande di nullità, tutte le disposizioni riflettenti il matrimonio celebrato
davanti l'ufficiale dello stato civile. |
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Art. 12 Agli effetti dell'art. 124 codice civile è
parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio dell'autorizzazione
prevista nell'art. 8 della presente legge. Incorre nella multa stabilita
nell'art. 124 del codice civile l'ufficiale dello stato civile che omette di
eseguire la trascrizione dell'atto di matrimonio, entro il termine indicato
nell'art. 10 della presente legge. |
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Art. 13 Gli artt. da 7 a 12 della presente legge entreranno
in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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Dopo la
guerra, l’Assemblea Costituente della neonata Repubblica Italiana si pose il
problema dell’eventuale conservazione nella nuova carta costituzionale dei
Patti Lateranensi, che erano apertamente illiberali e quindi in contrasto con
altri articoli della medesima Costituzione (che ricordiamo fu approvata
dall’Assemblea Costituente il 22 Dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1°
Gennaio 1948). Ma in seguito alle pressioni vaticane e al ‘realismo politico’
dei partiti di sinistra che dicevano di non volere turbare la pace religiosa
degli Italiani, i Patti Lateranensi furono ricevuti nella Costituzione e
inseriti nell’articolo 7, che recita così: ‘Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale’. |
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In questa
maniera la Chiesa Cattolica Romana, anche dopo la caduta del fascismo riuscì
a godere degli stessi privilegi che gli aveva accordato Benito Mussolini. |
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A tutte le
altre confessioni religiose fu riservato invece il successivo articolo 8, che
dice: ‘Tutte le confessioni religiose
sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse
dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in
quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti
con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze’. |
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Dunque, è
importante sottolineare che sia la legge sui culti ammessi e sia l’articolo
sulle Intese sono una conseguenza del Concordato. |
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La prima Intesa, quella tra lo Stato e la Chiesa
Valdese: il frutto della revisione del Concordato (1984)
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La carta
costituzionale fu immediatamente operante per quanto riguarda l’articolo 7,
quello del Concordato; quanto all’articolo 8 invece, quello sulle Intese, i
governi che si susseguirono mostrarono di non avere molta fretta: le Intese
potevano aspettare. |
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Per vedere
la prima intesa tra lo Stato e una Chiesa diversa da quella Cattolica Romana,
bisogna aspettare il 1984 quando fu firmata la prima Intesa, quella tra lo
Stato Italiano e la Chiesa Valdese Metodista. Vediamo dunque come si arrivò a
questa prima Intesa. Agli inizi degli anni ’70 la Chiesa Cattolica godeva dei
privilegi del regime concordatario, ma la società stava cambiando (tra le
altre cose, nel 1974 i cattolici erano usciti sconfitti dal referendum sul
divorzio, e alle elezioni del 1976 i comunisti salirono raggiungendo quota
34,4%, rimanendo comunque il secondo partito italiano) e sia dentro che fuori
dal mondo cattolico, si contestavano i privilegi e i poteri delle strutture
ecclesiastiche e se ne chiedeva la fine. Da più parti si chiedeva
l’abrogazione del Concordato, e a sostegno di ciò veniva detto che i suoi
articoli erano in aperto contrasto con il resto della carta costituzionale.
Questo lo chiedevano anche molti evangelici. In un convegno tenutosi a Genova
l’11 febbraio 1973, in occasione del 44° anniversario dei Patti Lateranensi,
il metodista Giorgio Spini, diceva con veemenza: ‘Sì, siamo per l’abolizione del Concordato, non in forma di guerriglia
anticlericale, ma per la liberazione delle forze cristiane d’Italia, delle
forze cristiane che sono all’interno della chiesa cattolica. Chiediamo la
liberazione dalla bestia, la liberazione dalle commistioni che disonorano il
nome cristiano che è comune a cattolici ed evangelici. Ecco, lasciateci
sperare, lasciateci credere che questa richiesta di abolizione del Concordato
non debba partire esclusivamente o soltanto da file di democrazia laica;
lasciateci credere che l’inizio del rinnovamento, l’inizio della riforma del
popolo cristiano possa venire proprio dalla richiesta di liberazione della
chiesa da questa cattività babilonica’ (AA.VV., Le sbarre del Concordato, Ed. Lanterna, Genova 1973). |
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Nel 1972
l’onorevole Lelio Basso si fece promotore di una proposta di legge
costituzionale per la revisione degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione.
Nella motivazione che accompagnava la proposta si diceva testualmente: ‘E’ ormai pressoché unanime il
riconoscimento, fra i cattolici come fra i non cattolici, che i Concordati
sono strumenti di altri tempi e non più rispondenti alla situazione
contemporanea. Essi sono sempre stati concepiti, qualunque sia la teoria cui
ci si voglia richiamare, come accordi di vertici fra due poteri che si fanno
reciproche concessioni al di sopra della testa dei sudditi e che si accordano
reciproci privilegi nell’ambito del potere: non a caso i concordati nacquero
come accordi fra le due grandi potestà del Medio Evo, quella papale e quella
imperiale, e durarono finché durarono i regimi assoluti: le ultime fioriture
risalgono al tempo della Restaurazione (e giù Cavour scriveva nel 1861:
‘L’era dei Concordati è finita’) o a quello del più recente totalitarismo’. |
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Siccome
però non era possibile eliminare il Concordato, la soluzione si trovò nell’accontentare i
non cattolici con le Intese e nell’ottenere il consenso del Parlamento per la
revisione del Concordato con la Chiesa Cattolica. Il governo nominò dunque
una commissione di tre membri (tutti cattolici), costituita da Arturo Carlo
Jemolo, Roberto Ago e Guido Gonnella, con il compito di avviare trattative
con il Vaticano per la revisione del Concordato e stabilire contatti con le
altre confessioni religiose per arrivare alla stipulazione di Intese. |
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E così dunque il 18 febbraio del 1984 la ‘Santa Sede’
(rappresentata dal Cardinale Agostino Casaroli) e la Repubblica Italiana
(nella persona del Presidente del Consiglio Bettino Craxi) firmarono un Nuovo
Concordato che apportò delle modifiche al Concordato Lateranense. La prima
differenza che si nota in questo nuovo Concordato è che a differenza del
precedente questo non porta in testa la dicitura ‘In nome della Santissima Trinità’. Un altra differenza la si nota
nel primo punto del protocollo addizionale secondo cui ‘si considera non più in vigore il principio, originariamente
richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione
dello Stato italiano’ (La Conferenza Episcopale Italiana comunque a
proposito di questa modifica, per tranquillizzare i Cattolici, disse: ‘Se poi il Protocollo addizionale avverte
che ‘si considera non più in vigore il principio... della religione cattolica
come sola religione dello Stato’, si possono comprendere le ragioni di un
simile cambiamento che, anche alla luce della Dichiarazione del Concilio
sulla libertà religiosa, si ispira al rispetto dovuto a chiunque abbia altra
fede o diversa convinzione di coscienza. Questo cambiamento nulla toglie ai
valori della religione cattolica. Essa appartiene da sempre al popolo
italiano nel quale si è largamente radicata per la forza del Vangelo, fino ad
essere fermento della sua storia, della sua civiltà, della sua cultura, dei
suoi impegni per un’ordinata convivenza civile, per aperti rapporti di
collaborazione in Europa e nel mondo, per il progresso di tutti i popoli e
per la pace’). Per cui uno è ‘libero’ (quantunque lo Stato italiano
continuerà ad assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado) a scuola di
avvalersi o meno dell’insegnamento cattolico. L’art. 9 afferma infatti che ‘nel
rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei
genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi di detto insegnamento’. A proposito di questa ‘libertà’
concessa ai non Cattolici di professare la loro fede va detto che la chiesa
cattolica è stata costretta dalle circostanze (così diverse per molti versi
da quelle di secoli fa) a concederla loro perché se le circostanze fossero
state altre questa ‘libertà’ essa non l’avrebbe giammai concessa. In altre
parole essa si è adattata ai tempi, come sempre ha fatto, ma senza rinunciare
con questo alla tesi che solo lei ha il diritto di essere completamente
libera di divulgare la sua dottrina perché solo lei è la depositaria della
verità. A conferma che nella realtà la chiesa cattolica anche quando dà ad altri
libertà religiosa lo fa con rammarico e ipocritamente ecco quanto si legge in
un articolo di Civiltà cattolica: ‘Ora la Chiesa cattolica, convinta per le
sue divine prerogative di essere l’unica vera Chiesa, deve reclamare per sé
soltanto il diritto alla libertà, perché unicamente alla verità, non mai
all’errore, questo può competere; quanto alle altre religioni essa non
impugnerà la scimitarra, ma domanderà che con mezzi legittimi degni della
persona umana, non sia loro consentito di diffondere false dottrine. Per
conseguenza in uno stato cattolico, in cui la maggioranza è cattolica, la
Chiesa chiederà che all’errore non sia data esistenza legale e che, se
esistono minoranze di religione diversa, queste abbiano solo un’esistenza di
fatto, senza la possibilità di divulgare le loro credenze... in alcuni paesi
poi, i cattolici saranno costretti a chiedere la piena libertà religiosa per
tutti, rassegnati di potere convivere, là dove essi solo avrebbero il diritto
di vivere. In questo caso la Chiesa non rinuncia alla sua tesi, che suona
come la più imperativa delle leggi, ma si adatta all’ipotesi, cioè alle
condizioni di fatto, dalle quali la sua vita concreta non può prescindere...
La Chiesa non può arrossire di questa sua intransigenza, così come l’afferma
nel principio e così come l’applica nella pratica’ (F. Cavalli, S. J. ‘Le
condizioni dei protestanti in Spagna’ in Civiltà
Cattolica, 3 aprile 1948). Tradotto nella pratica questo significa che se
in Italia salisse al potere un dittatore come Hitler o Mussolini la chiesa
cattolica si alleerebbe con esso e chiederebbe subito che ai Protestanti
venga tolta (o almeno ridotta) la libertà di professare la loro fede e di
divulgare la Parola di Dio - cosa che riteniamo non gli verrebbe rifiutata
dal dittatore perché il papa sa come persuadere qualsiasi dittatore a
concedergli favori - e perciò ritornerebbero le persecuzioni di un tempo. |
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Per quanto riguarda le facilitazioni fiscali si legge
nell’art. 7 che ‘agli effetti tributari gli enti
ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività
dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o
di istruzione’ (n.3), ma anche che ‘le
attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti
ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità
di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime
tributario previsto per le medesime’ (n.3). |
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Anche a
proposito del matrimonio in questo nuovo Concordato si nota qualche differenza
infatti l’art. 8 dopo avere
affermato che ‘sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti
secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia
trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa
comunale’ afferma: ‘La Santa Sede
prende atto che la trascrizione non potrà aver luogo: a) quando gli sposi non
rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la
celebrazione; b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge
civile considera inderogabile’. Quanto poi alle sentenze di nullità
pronunciate dai tribunali ecclesiastici esse sono equiparate a sentenze
straniere, quindi viene introdotto l’istituto della deliberazione. |
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Per quanto
riguarda le Intese tra lo Stato e le altre confessioni religiose, quelli che
per primi accolsero l’invito furono i Valdesi, che nominarono una commissione
composta da Giorgio Peyrot, Giorgio Spini e Sergio Bianconi che si mise
subito al lavoro con la commissione governativa. Il 4 Febbraio 1978 i lavori
erano terminati ed era pronto un testo di Intesa tra il Governo della
Repubblica e la Tavola Valdese. In quella Intesa, che fu la prima tra lo
Stato Italiano e una confessione religiosa non cattolica, i Valdesi vedevano
un possibile strumento di testimonianza cristiana e di promozione della
giustizia. Pensavano di dare una pubblica testimonianza facendo vedere che se
in Italia c’è una grossa organizzazione cattolica che attraverso l’art. 7
della Costituzione impone allo Stato un Concordato da cui riceve iniqui
benefici e privilegi, c’è anche una piccola chiesa protestante che attraverso
l’art. 8 è capace di stipulare con lo Stato un accordo rispettoso e corretto,
da cui non si aspetta né benefici economici, né privilegi nei confronti di
altri cittadini. Fu per questo che nei vari articoli della loro Intesa venne
ripetutamente inserita la frase: ‘gli
oneri sono a carico degli organi ecclesiastici’. In altre parole, fu come
se i Valdesi dicessero: ‘Noi non facciamo come la Chiesa Cattolica, noi non
prendiamo soldi dallo Stato’. |
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La
ratifica dell’Intesa tra lo Stato e i Valdesi però non fu immediata, perché
avvenne solo nel 1984, in quanto prima si dovette aspettare il rinnovo del
Concordato. Una volta firmato il nuovo Concordato tra il Vaticano e la
Repubblica Italiana il 18 febbraio 1984, tre giorni dopo fu firmata l’intesa tra il presidente Bettino Craxi e il
moderatore Giorgio Bouchard. |
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Nasce l’8 per mille
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Il 15
Novembre 1984, nove mesi dopo la firma del nuovo Concordato avvenne che il
presidente Bettino Craxi e il cardinale Casaroli sottoscrissero un
‘protocollo aggiuntivo’, che il 16 maggio 1985 fu definitivamente approvato
dal Senato della Repubblica e trasformato in legge con il titolo: ‘Disposizioni sugli enti e beni
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in
servizio alle diocesi’. Con questa legge (L. 20 maggio 1985, n. 222), che
poi diventerà nota come ‘legge dell’8 per mille’, veniva modificato il
sistema di sostegno economico ai preti da parte dello Stato Italiano. Sotto
il vecchio Concordato vigeva il sistema della ‘congrua’, che praticamente era uno stipendio che ogni prete riceveva
personalmente dallo Stato. Ma nel nuovo regime concordatario questo metodo di
finanziamento non era più considerato adeguato dalle gerarchie cattoliche,
sia perché non difendibile sul piano dei principi di legittimità invocati dai
laici, sia perché, applicandosi direttamente alla persona, non era gestibile
in modo diretto dalle autorità ecclesiastiche. Nella suddetta legge sono
presenti due articoli, che sono il 46 e il 47, che recitano così: |
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Art. 46. A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le
persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni
liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore
dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica
italiana. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro
delle finanze. |
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Art. 47. A decorrere dall'anno finanziario 1990 una
quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata,
in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta
gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta
gestione della Chiesa cattolica. Le destinazioni di cui al comma precedente
vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede
di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte
dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte
espresse. |
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Ecco dunque
dove nasce l’8 per mille. Nasce da un accordo finanziario aggiuntivo al
Concordato tra la Chiesa Cattolica Romana e lo Stato Italiano per il
finanziamento al clero cattolico, accordo con il quale si sostituì la vecchia
congrua ai preti. La legge dell’8 per mille nacque dunque per continuare a
dare soldi dello Stato alla Chiesa romana. |
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Tra i più
colpiti da questa inattesa conseguenza finanziaria del Concordato furono
proprio gli estensori valdesi della prima Intesa. Giorgio Peyrot, che a quel
tempo era professore emerito di diritto ecclesiastico presso la Facoltà
Valdese di Teologia, uno dei principali artefici di quell’Intesa, scrisse nel
1985 una serie di articoli infuocati sul giornale ‘La luce’ per denunciare
l’illegittimità della legge dell’8 per mille. Sul numero dell’8 Marzo 1985,
quando ancora il disegno di legge non era stato definitivamente approvato, in
un articolo dal titolo ‘Un’autentica distrazione’ scrisse: ‘Quello che non può convincere nessuno è la
pretesa legittimità con cui si è prevista all’art. 47 del citato disegno,
un’autentica distrazione del gettito delle imposte raccolte dallo Stato per i
propri fini istituzionali, a favore di una Chiesa i cui fini – al pari di
ogni altra confessione religiosa – esulano totalmente dai fini dello Stato’
ed ancora: ‘Per coprire l’operazione predetta che integra gli estremi del
privilegio ecclesiastico in materia finanziaria, nella ‘Relazione sui
principi’ presentata in Parlamento l’8 agosto 1984 è detto che l’8 per mille
potrebbe essere devoluto anche a favore ‘di altre confessioni religiose
interessate sulla base di intese con esse’. In tal modo per mantenere un
privilegio a chi di dovere si cerca di estenderlo ad altri, fingendo una
generosità pelosa’. |
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E in un
articolo successivo dal titolo ‘Interrogarsi come credenti’ (5 Aprile 1985),
scrisse: ‘Forse però circa questo 8 per
mille v’è chi un pensierino l’ha fatto! L’atteggiamento valdese può infatti
sembrare a taluno troppo rigorista, eccessivo, formulato, in circostanze non
più all’altezza dei tempi. Ancora un anno fa, quando fu conclusa la Intesa,
una offerta del genere il Governo non l’aveva ancora fatta a nessuno; neppure
quella di rendere deducibili dall’imponibile dell’IRPEF i doni fatti alla
Chiesa romana. Pertanto di fronte a fatti nuovi, a circostanze così
favorevoli per arrotondare i bilanci ecclesiastici, v’è forse chi ha pensato
di cercar di conciliare i principi con le opportunità che ci stanno davanti.
Ma a tal proposito ritengo che occorra chiarire a tutti che nella presente circostanza
non v’è nulla di nuovo, all’infuori di una grave tentazione a cedere ad uno
dei più grossi e pericolosi privilegi a cui le Chiese sono state esposte. E’
bene ricordare che in una situazione analoga il nostro primo deputato al
Parlamento subalpino Giuseppe Malan, che era ad un tempo anche il cassiere
della Tavola, ebbe a rispondere alle offerte precisando: ‘meglio poveri, ma
liberi’. Ed oggi io stimo che per il rispetto che dobbiamo allo Stato di cui
siamo cittadini, non potremmo assumere che la stessa posizione’. |
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La legge
dell’otto per mille cominciò a diventare operante nel 1990. I Valdesi
resistettero due anni alla tentazione; poi, per usare le parole di Peyrot,
cedettero ‘ad uno dei più grossi e pericolosi privilegi a cui le Chiese sono state
esposte’, e si dichiararono disposti a ricevere e gestire i fondi dell’8 per
mille (ma senza partecipare alla ripartizione delle quote non espresse). Era
l’anno 1993, e le chiese valdesi e metodiste decisero di avvalersi della
legge e di accedere alla riscossione dell’8 per mille dell’IRPEF. Nel
prendere questa decisione il sinodo fissò però un criterio guida. Stabilì che
la somma ottenuta non fosse utilizzata per fini di culto, non servisse cioè
al mantenimento dei pastori e delle attività cultuali della chiesa, ma
unicamente per progetti di natura assistenziale, sociale e culturale e che
una quota corrispondente al 30% dell'importo totale fosse riservata a
progetti nei Paesi in via di sviluppo, in collaborazione con organismi
internazionali religiosi e laici. Nel giugno 2009 il Parlamento Italiano ha
approvato una modifica all’Intesa secondo cui i Valdesi parteciperanno
anch’essi alla ripartizione delle quote non espresse. |
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Le Intese con lo Stato delle altre Chiese
Evangeliche
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Dopo i Valdesi,
furono le Assemblee di Dio in Italia (ADI) a stipulare l’Intesa con lo Stato.
Esse firmarono l’Intesa con lo Stato nel 1986, Intesa che diventò legge nel
1988, e anch’esse decisero di aderire alla ricezione dell’8 per mille,
‘destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali
ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo’, e non partecipando
alla ripartizione delle quote non espresse. |
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Nel 1993
fu firmata l’Intesa fra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia
(CELI), con la quale anche la Chiesa Luterana accettò di ricevere l’8 per
mille, Intesa che diventò legge nel 1995 con la
legge n. 520/95. La somma ricevuta dalla CELI (che comprende anche le
quote non espresse) viene impiegata oltre che per il sostentamento dei
ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione,
anche per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in
Italia e all'estero, e ciò sia direttamente, sia attraverso le Comunità ad
essa collegate. |
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Sempre nel
1993 anche le Chiese Battiste (UCEBI) firmarono un’Intesa con lo Stato, che
fu ratificata nel 1995 (legge 116/95). Anche
le Chiese Battiste hanno resistito alla tentazione di prendere l’8 per mille
per un certo tempo come i Valdesi e poi hanno ceduto, ma la loro resistenza è
durata più a lungo, infatti è stato solo nel 2008 che esse hanno accettato di
prendere l’8 per mille e adesso sono in trattativa con lo Stato Italiano per apportare
la relativa modifica all’Intesa. Le quote dell’8 per mille potranno essere
utilizzate esclusivamente per ‘fini umanitari, sociali e culturali’, e
comprenderanno anche le quote non espresse. |
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L’intesa delle ADI con lo Stato
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Vediamo
ora di parlare di come le Assemblee di Dio in Italia giunsero a stipulare
l’Intesa con lo Stato. Nel giugno 1984, in occasione del Convegno Pastorale
delle ADI venne indetta una sessione straordinaria dell’Assemblea Generale
per discutere e approvare la documentazione (Carmine Lamanna definisce
improbo il lavoro che fu fatto per la preparazione della documentazione, e
Toppi gli fa eco definendolo ‘gravoso ed arduo’) da presentare al Governo
Italiano in vista dell’intesa con lo Stato. All’unanimità furono ratificati
gli argomenti da inserire nell’intesa e la stesura globale dei ‘Lineamenti
dottrinali’ delle ADI. Il 23 luglio di quello stesso anno venne inoltrata
formale richiesta al Governo. La Presidenza del Consiglio dei ministri allora
costituì una Commissione di studio per valutare le richieste delle ADI in
vista della predisposizione del progetto di intesa e chiese che venissero
indicati quattro esperti per rappresentare le ADI nella Commissione stessa. I
quattro esperti, designati dal Consiglio Generale delle Chiese ADI, furono il
professore Giorgio Spini, il professore Sergio Bianconi (evangelici che
avevano fatto parte della precedente commissione per l’intesa con la Tavola
Valdese), il dottore Giuseppe Di Masa quale consulente legale delle ADI, e
poi il Presidente delle ADI. I lavori della commissione iniziarono nel giugno
del 1985, e si conclusero nell’ottobre del 1986. Nell’ottobre del 1986 venne
siglato il testo definitivo dell’intesa dal Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio e dal presidente delle ADI. L’intesa fu poi firmata il 29
dicembre del 1986. Nel novembre del 1988 poi, lo Stato Italiano – sulla base
dell’intesa tra Stato e ADI stipulata nel dicembre del 1986 e firmata
dall’allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi e dal Presidente ADI
Francesco Toppi – promulgò la legge che regola i rapporti tra lo Stato e le
ADI. |
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Questa
legge - conosciuta come la legge 22 Novembre 1988, n. 517 - è trascritta
integralmente qui di seguito. |
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Legge 22 novembre
1988. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di
Dio in Italia (Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 283 del 2 dicembre 1988). |
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La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: |
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1. - 1) I
rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia sono regolati dalle
disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell’intesa stipulata il
29 dicembre 1986, allegata alla presente legge. |
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2) Dalla
data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere
efficacia ed applicabilità nei confronti delle Assemblee di Dio in Italia,
degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le
costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del
regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289. |
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2. - 1) La
Repubblica italiana dà atto dell’autonomia delle Assemblee di Dio in Italia (ADI)
liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai
propri statuti. |
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2) La
Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell’uomo garantiti
dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l’organizzazione
comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell’ambito
delle ADI, si svolgono senza ingerenza statale. |
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3. - 1) I
militari appartenenti alle chiese associate alle ADI hanno diritto di
partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed
ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si
trovano per ragioni del loro servizio militare. |
|
2) Qualora
non esistano chiese associate alle ADI nel luogo ove prestino il servizio, i
militari membri di tali chiese potranno comunque ottenere, nel rispetto di
esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più
vicina nell’ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi
ecclesiastici competenti. |
|
3) Ove in ambito
provinciale non sia in atto alcuna attività delle chiese associate alle ADI e
ve ne sia richiesta, i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI e
competenti per territorio possono svolgere riunioni di culto per i militari
interessati. Il comando militare competente, fatte salve le imprescindibili
esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente
l’affissione di appositi avvisi. |
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4) In caso
di decesso in servizio di militari facenti parte delle chiese associate alle
ADI il comando militare competente adotta, d’intesa con i familiari del
defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da
un ministro delle ADI. |
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5) I
ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che prestano servizio militare
sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di
servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei
militari che lo richiedono. |
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4. - 1)
L’assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle chiese associate
alle ADI o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti
ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata da
ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI. |
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2) L’accesso
di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione
di orario. L’accesso è altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie
autorizzazioni da parte degli organi delle ADI competenti. |
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3) Le
direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai suddetti le richieste
di assistenza spirituale fatte dai ricoverati. |
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5. - 1) Ai
fini dell’applicazione degli articoli 3 e 4 le ADI rilasciano apposita
certificazione della qualifica di ministro di culto o di diacono. |
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6. - 1)
Negli istituti penitenziari è assicurata l’assistenza spirituale da ministri
di culto designati dalle ADI. |
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2) A tal
fine le ADI trasmettono all’autorità competente l’elenco dei ministri di culto,
iscritti nei ruoli tenuti dalle ADI e competenti per territorio, responsabili
dell’assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella
circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri
responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti
penitenziari senza particolare autorizzazione. L’assistenza spirituale è
svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie
o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione
dal direttore dell’istituto penitenziario. |
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3) Il
direttore dell’istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il
ministro di culto responsabile, competente per territorio. |
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7. - 1)
Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell’assistenza spirituale di cui
agli articoli 3, 4 e 6 sono a carico esclusivo degli organi competenti delle
ADI. |
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8. - 1) La
Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce
agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non
avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle
leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi. |
|
2) Per
dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto l’ordinamento scolastico
provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che
abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano
previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei
programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti
agli alunni pratiche religiose o atti di culto. |
|
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9. - 1) La
Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola,
assicura agli incaricati dalle chiese associate alle ADI, designati dal
Consiglio generale, il diritto di rispondere ad eventuali richieste
provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in
ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali
attività si inseriscono nell’ambito delle attività culturali previste
dall’ordinamento scolastico. |
|
2) Gli
oneri finanziari sono comunque a carico degli organi delle ADI competenti. |
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10. - 1) Sono
riconosciuti i diplomi di formazione teologica e cultura biblica rilasciati
dall’Istituto biblico italiano, secondo il vigente regolamento, al termine di
corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola
secondaria superiore. |
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2) I
regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero
della pubblica istruzione. |
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3) Gli
studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal
servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari
durata. |
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4) La
gestione ed il regolamento dell’Istituto nonché la nomina del personale
insegnante spettano agli organi competenti delle ADI ed a loro carico
rimangono i relativi oneri finanziari. |
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11. - 1) Gli
edifici aperti al culto pubblico delle chiese associate alle ADI non possono
essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e
previo accordo con il presidente delle ADI. |
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2) La
forza pubblica, salvo casi di urgente necessità, non può entrare negli
edifici aperti al culto pubblico per l’esercizio delle proprie funzioni,
senza previo avviso ai ministri delle singole chiese. |
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12. - 1)
La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di
fronte ai ministri di culto delle ADI aventi la cittadinanza italiana, a
condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato
civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. |
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2) Coloro
i quali intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 comunicano
tale intenzione all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le
pubblicazioni, indicando allo stesso il nominativo del ministro di culto
certificato per tali funzioni dal presidente delle ADI. |
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3)
L’ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni
richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del
matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla
osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. |
|
4) Il nulla
osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la
previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che
ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei
coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo. |
|
5) Il
ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il
nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile all’atto di
matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. |
|
6) La
trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione è
fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione,
all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque
giorni dalla celebrazione. |
|
7)
L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell’atto e
l’autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le
ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al ministro di culto. |
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8) Il
matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se
l’ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l’atto, abbia omesso di
effettuare la trascrizione nel termine prescritto. |
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13. - 1)
Le "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con
decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, perseguono
fini di culto, di istruzione e beneficenza sia direttamente, sia attraverso
chiese, istituti, opere previsti dallo statuto delle ADI e gestiti dalle
medesime. |
|
2) Le
attività di istruzione e beneficenza, svolte dalle ADI ai sensi del comma 1,
sono soggette, nel rispetto dell’autonomia e dei fini delle stesse, alle
leggi civili concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici. |
|
3) Le
chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono sotto il controllo delle
medesime e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e di altri
enti territoriali. |
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14. - 1)
Ferma restando la personalità giuridica delle "Assemblee di Dio in Italia",
ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5
dicembre 1959, n. 1349, con l’entrata in vigore della presente legge, sono
civilmente riconosciuti i seguenti enti ecclesiastici aventi finalità di
culto, i quali svolgono anche altre attività ai sensi dell’articolo 15: |
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a)
Istituto evangelico "Betania-Emmaus", con sede in
Guidonia-Montecelio, frazione Torlupara; |
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b)
Istituto evangelico "Eben-Ezer", con sede in Corato; |
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c)
Istituto evangelico "Betesda", con sede in Giarre, frazione
Macchia. |
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2) Gli
statuti di tali enti sono depositati presso il Ministero dell’interno. |
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3) I
trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio delle ADI ed assegnati
agli enti di cui al presente articolo e gli altri atti e adempimenti
relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo
ed onere. |
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15. - 1) Le
ADI prendono atto che agli effetti delle leggi civili si considerano
comunque: |
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a)
attività di religione o di culto quelle dirette alla predicazione
dell’Evangelo, all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla
formazione dei ministri di culto, a scopi missionari, alla educazione
cristiana; |
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b)
attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza,
beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività
commerciali o a scopo di lucro (1). |
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16. - 1) La
gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti di
cui agli articoli 13 e 14 si svolgono sotto il controllo dei competenti
organi delle ADI e senza ingerenza da parte dello Stato. |
|
2) Per gli
acquisti di beni immobili, l’accettazione di donazioni ed eredità ed il
conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni
delle leggi civili relative alle persone giuridiche. |
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17. - 1)
Gli enti di cui agli articoli 13 e 14 sono soggetti al regime tributario previsto
dalle leggi dello Stato. |
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18. - 1)
L’ente morale "Assemblee di Dio in Italia" e gli altri enti delle
ADI civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nel registro
delle persone giuridiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. |
|
2) Nel
registro delle persone giuridiche, con le indicazioni prescritte dagli
articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento
e i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente. |
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3) Decorsi
i termini di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici interessati possono
concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone
giuridiche. |
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19. - 1) Ogni
mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo
di esistenza di un ente delle ADI civilmente riconosciuto acquista efficacia
civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica,
udito il parere del Consiglio di Stato. |
|
2) In caso
di mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il
suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto
del Presidente della Repubblica, sentito il rappresentante dell’ente morale
"Assemblea di Dio in Italia" e udito il parere del Consiglio di
Stato. |
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3) La
notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione di un ente da parte del
competente organo delle ADI determina la cessazione con provvedimento statale
della personalità giuridica dell’ente stesso. |
|
4) La
devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene secondo quanto
prevede il provvedimento delle ADI, salvi comunque la volontà dei disponenti,
i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di
trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle
persone giuridiche. |
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20. - 1)
Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla
vita religiosa e alla missione delle chiese associate alle ADI, effettuate
all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere
religiose, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi continuano ad
essere effettuate senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli
organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo. |
|
2) Tenuto
conto che l’ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di
manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel
quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle
richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese associate alle ADI,
operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza
idonei a favorire l’economicità della gestione ed una adeguata pluralità di
emittenti in conformità alla disciplina del settore. |
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3) E’
riconosciuta agli incaricati dalle ADI la libertà di distribuire
gratuitamente in luoghi pubblici Bibbie ed altre pubblicazioni di carattere religioso,
senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcuno tributo locale. |
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21. - 1)
Premesso che a norma dell’articolo 26 dello Statuto delle ADI le chiese
associate per il raggiungimento degli scopi dell’Ente stesso si sostengono con
offerte volontarie dei fedeli, a decorrere dal periodo d’imposta 1989 le
persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in
denaro, fino all’importo di lire due milioni a favore dell’ente morale ADI di
cui all’articolo 13 per il sostentamento dei ministri di culto delle ADI e
per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione
ecclesiastica. |
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2) Le
relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze. |
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22. - 1)
Gli assegni corrisposti dalle ADI per il sostentamento totale o parziale dei
propri ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da
lavoro dipendente. |
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2) Le ADI provvedono
ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni
tributarie in materia. |
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23. - 1) A
decorrere dall’anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione
della quota, pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali,
destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali
ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo. |
|
2) Le
destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base delle scelte
espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In
caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le ADI dichiarano di
rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione
statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato. |
|
3) A
decorrere dall’anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente, entro
il mese di giugno, alle ADI la somma di cui al comma 1, calcolata
sull’importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali
relative al terzo periodo d’imposta precedente con destinazione alle ADI. |
|
4) La
quota di cui al comma 1 è quella determinata nell’articolo 47 della legge 20
maggio 1985, n. 222. |
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24. - 1) Al
termine di ogni triennio successivo al 1989, un’apposita commissione
paritetica, nominata dall’autorità governativa e dal Consiglio generale delle
Chiese, organo rappresentativo delle ADI, procede alla revisione dell’importo
deducibile di cui all’articolo 21 e alla valutazione del gettito della quota
IRPEF di cui all’articolo 23 al fine di predisporre eventuali modifiche. |
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25. - 1)
Il Presidente delle ADI trasmette annualmente al Ministero dell’interno un
rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli
articoli 21 e 23 e ne diffonde adeguata informazione. |
|
2) Tale
rendiconto deve comunque precisare: |
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a) il
numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l’intera remunerazione e
di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione; |
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b)
l’ammontare complessivo delle somme di cui all’articolo 21 destinate al
sostentamento dei ministri di culto, nonché l’ammontare delle ritenute
fiscali operate su tali somme; |
|
c) gli
interventi operati per le altre finalità previste all’articolo 23. |
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26. - 1)
La Repubblica italiana e le ADI si impegnano a collaborare per la tutela e la
valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle
ADI. |
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27. - 1) Le
autorità competenti, nell’emanare le norme di attuazione della presente
legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalle ADI e
avvieranno, se richieste, opportune consultazioni. |
|
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|
28. - 1)
Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei
confronti delle chiese, istituti ed opere delle ADI, nonché degli organi e
delle persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della
legge stessa. |
|
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|
29. - 1)
Le parti sottoporranno a un nuovo esame il contenuto della allegata intesa al
termine del decimo anno dall’entrata in vigore della presente legge. |
|
2) Ove,
nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo
della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle
modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la
conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di
approvazione ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione. |
|
3) In
occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti
delle chiese associate alle ADI con lo Stato verranno promosse previamente,
in conformità all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso. |
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La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. |
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Data a Roma,
addì 22 novembre 1988 |
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COSSIGA |
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De Mita,
Presidente del Consiglio dei Ministri |
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Visto, il
Guardasigilli: Vassalli |
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Ancora
prima che la legge fosse promulgata, sul periodico ‘Risveglio Pentecostale’ uscì un articolo dal titolo ‘Perché l’Intesa’
in cui tra le altre cose si diceva: ‘Tutta
la gloria sia al Signore per la conclusione dell’intesa tra il Governo della
Repubblica Italiana e le ADI. Possiamo ben dire che il Signore ha predisposto
tutto affinché le trattative nonostante la loro complessità, si siano svolte
in tempi brevi e in un’atmosfera di cordiale comprensione da parte della
Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri’
(Risveglio Pentecostale, n° 2, Febbraio 1987, pag. 27). |
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L’8 per mille e altri benefici o privilegi economici
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In virtù
dunque delle loro rispettive Intese con lo Stato, alcune istituzioni
religiose, ricevono l’8 per mille. Che cosa è l’8 X 1000? E’ il meccanismo con
cui lo Stato italiano, attraverso la scelta dei contribuenti, devolve l'8‰
dell'intero gettito fiscale IRPEF allo Stato e ad alcune confessioni
religiose, per scopi definiti dalla legge. Ogni cittadino che presenta la
dichiarazione dei redditi può scegliere la destinazione dell'8‰ del gettito
IRPEF tra sette opzioni: Stato, Chiesa cattolica, Chiesa cristiana avventista
del settimo giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione delle Chiese Metodiste
e Valdesi, Chiesa Evangelica Luterana in Italia, e Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane. La scelta si compie mettendo la propria firma sul modello
in corrispondenza dell'istituzione prescelta. |
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Anche
l'otto per mille dell'IRPEF di chi non firma viene comunque ridistribuito tra
cinque dei sette enti contendenti. Le Assemblee di Dio in Italia però non
partecipano a questa spartizione e la loro quota viene assegnata allo Stato.
Per alcuni anni anche la Chiesa valdese rifiutò di partecipare, ma nel 2001
il Sinodo approvò l'accettazione anche delle quote non espresse. Tale
decisione è stata recepita dallo Stato nel 2005, con la modifica dell'intesa
con la Chiesa valdese, che è stata approvata dal Parlamento nel giugno 2009. |
|
Inoltre,
ogni anno tutte le confessioni ricevono i finanziamenti relativi alla
dichiarazione dei redditi di tre anni prima, ad eccezione della Chiesa
cattolica che, secondo l'art. 47 della legge n. 222 del 20 maggio 1985,
riceve anche un anticipo relativo all'anno in corso. |
|
L’8 per
mille viene usato dalle ADI solo per scopi sociali ed umanitari e non per
sostenere i loro ministri di culto (di cui alcuni si sostentano con un lavoro
secolare, mentre altri – coloro che sono a tempo pieno – vengono sostenuti da
un fondo finanziario formato dalle offerte dei credenti). |
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Inoltre le ADI non partecipano alla divisione della percentuale di chi non ha firmato per nessuno come invece fanno per esempio la Chiesa Cattolica Romana, la Chiesa Luterana e le Chiese Valdesi (e come farà anche l’UCEBI). Comunque, anche senza partecipare a questa ripartizione incassano parecchi soldi (1): ecco per esempio quello che hanno incassato dal 2000 al 2003: 2000 = 710.844,17; 2001 = 789.112,60; 2002 = 753.536,32; 2003 = 766.735,74. Va tuttavia detto che nei suddetti anni le ADI come ‘Fondi derivanti da scelte espresse dai contribuenti’ hanno preso meno dei Valdesi e dei Luterani, che numericamente sono molto meno. E che nei suddetti anni se le ADI avessero partecipato ai fondi derivanti dalle scelte non espresse avrebbero incamerato oltre a quelle somme anche le seguenti: 2000 = € 1.083.310,73; 2001 = € 1.134.145,02; 2002 = € 1.076.768,08; 2003 = € 1.109.758,97; e considerando la consistenza delle somme che le ADI si privano ogni anno, non è difficile pensare che prima o poi saranno tentati a far apportare una modifica all’Intesa – come hanno fatto i Valdesi - per poter partecipare anche loro alla ripartizione. Fonte: http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/intese_indice.html |
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Le ADI
(come anche altre organizzazioni religiose che hanno fatto l’Intesa con lo
Stato) in virtù dell’intesa con lo Stato beneficiano di questi altri
privilegi economici. 1) La possibilità per i contribuenti di ‘dedurre dal proprio
reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di lire due
milioni [€ 1.032,91] a favore dell’ente morale ADI’ (Legge 22 Novembre 1988,
Art. 21). Queste offerte vanno mandate su un conto corrente postale
denominato ‘Fondo Culto e Ministerio’, e possono essere devolute per il
sostentamento dei ministri oppure per l’acquisto di locali di culto e per la
loro manutenzione (cfr. Francesco Toppi, E
Mi Sarete Testimoni, ADI-Media 1999, pag. 160-161). In questa maniera
quindi, chicchessia sarà incoraggiato a dare alle ADI delle somme di denaro.
2) L’esenzione dal pagamento dell’ICI (l'Imposta Comunale sugli Immobili) per
i suoi immobili; quindi non pagano l’ICI né sui locali di culto e neppure su
altri loro immobili, in quanto secondo la legge italiana sono esenti dall’ICI
tra gli altri anche ‘i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del
culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione,
e le loro pertinenze’. |
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1) Sempre
però meno di quanto prendono in ordine la Chiesa Cattolica Romana (2003 =
886.989.420,77 compresi i fondi derivanti dalle scelte non espresse); Unione
italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (2003 = 1.975.257,59
compresi i fondi derivanti dalle scelte non espresse); l’Unione delle Chiese
metodiste valdesi (2003 = 5.770.695,30 senza i fondi delle scelte non
espresse); l’Unione delle Comunità ebraiche italiane (2003 = 3.654.226,54
compresi i fondi derivanti dalle scelte non espresse); e la Chiesa Evangelica
Luterana in Italia (2003 = 2.567.834,87 compresi i fondi derivanti dalle
scelte non espresse) |
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Perché è sbagliato stabilire Intese con lo Stato
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Ora, noi Cristiani
stabiliamo che una cosa è sbagliata in base alla Scrittura, che è la Parola
di Dio. Non in base a nostre opinioni o congetture, ma in base a quello che
dice la Parola. Quando per esempio diciamo che è sbagliato pregare i morti,
lo diciamo in base a quello che dice la Scrittura, così anche quando
affermiamo che la Chiesa non ha due capi di cui uno visibile in terra e
l’altro invisibile in cielo, ma uno solo ed è in cielo, e il suo nome è Gesù
Cristo; o quando affermiamo che è sbagliato per un credente sposarsi con un
non credente, e di questi esempi ne potrei citare molti altri. |
|
Nel caso
della stipulazione di una Intesa tra Chiesa e Stato diciamo la stessa cosa, è
sbagliato stipularla in base a quello che dice la Scrittura. Vediamo dunque
di dimostrare mediante la Scrittura perché è sbagliato per la Chiesa compiere
una simile cosa. |
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Le autorità sono da Dio
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Innanzi
tutto dobbiamo affermare che la Scrittura nel Nuovo Testamento dice con molta
chiarezza che le autorità sono da Dio e quindi dobbiamo sottometterci ad esse
ed onorarle, secondo che è scritto: “Ogni persona sia sottoposta alle
autorità superiori; perché non v’è autorità se non da Dio; e le autorità che
esistono, sono ordinate da Dio; talché chi resiste all’autorità, si oppone
all’ordine di Dio; e quelli che vi si oppongono, si attireranno addosso una
pena; poiché i magistrati non son di spavento alle opere buone, ma alle
cattive. Vuoi tu non aver paura dell’autorità? Fa’ quel ch’è bene, e avrai
lode da essa; perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene; ma
se fai quel ch’è male, temi, perché egli non porta la spada invano;
poich’egli è un ministro di Dio, per infliggere una giusta punizione contro
colui che fa il male. Perciò è necessario star soggetti non soltanto a motivo
della punizione, ma anche per motivo di coscienza. Poiché è anche per questa
ragione che voi pagate i tributi; perché si tratta di ministri di Dio, i
quali attendono del continuo a quest’ufficio. Rendete a tutti quel che dovete
loro: il tributo a chi dovete il tributo; la gabella a chi la gabella; il
timore a chi il timore; l’onore a chi l’onore” (Romani 13:1-7). Inoltre la
Scrittura ci comanda di pregare per le autorità secondo che è scritto: “Io
esorto dunque, prima d’ogni altra cosa, che si facciano supplicazioni,
preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per
tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita
tranquilla e quieta, in ogni pietà e onestà” (1 Timoteo 2:1-2). |
|
Dunque,
queste sono le cose che noi Cristiani dobbiamo fare nei confronti delle
autorità. In tutto il Nuovo Testamento però alle autorità non viene detto
quello che devono fare nei riguardi della Chiesa, cioè non si chiede nulla a
tal proposito. In altre parole non viene detto che le autorità devono essere
moralmente sottomesse alla Chiesa, come neppure si dice che le autorità
devono onorare la Chiesa standola rispettosamente a sentire tutte le volte
che parla di problemi sociali. Certamente la Chiesa però deve rifiutare di
ubbidire alle autorità quando queste le ordinano di fare qualcosa contraria
alla volontà di Dio. |
|
Ora, noi
Cristiani non possiamo ignorare le autorità come neppure rifiutarle, e neppure
parlare male di esse. Certamente le autorità talvolta commettono degli abusi
e delle ingiustizie, ma comunque sia vanno rispettate. Dio è Colui che le
giudica e in quel giorno esse renderanno conto a Dio del loro operato, e per
certo gli abusi e le ingiustizie da esse perpetrate riceveranno la condegna
punizione. Va anche ricordato però che Dio si usa degli abusi e delle
ingiustizie perpetrate dalle autorità per provarci, ed anche per adempiere
dei suoi disegni che a noi sul momento sfuggono, quindi occorre anche vedere
la mano di Dio dietro questi comportamenti iniqui delle autorità. |
|
Come
Cristiani inoltre non possiamo neppure pretendere che le autorità ci
ascoltino quando parliamo, nel senso che non possiamo pretendere di andare ad
intrometterci negli affari politici, andando a suggerire ai politici quello
che devono fare in campo sociale, economico, o religioso. Non dobbiamo fare
l’errore della Chiesa Cattolica Romana quindi. Purtroppo però questo
atteggiamento sbagliato non lo possiede solo la Chiesa Cattolica Romana ma
anche diverse Chiese Protestanti. Il papa parla alle autorità secolari dalla
finestra di San Pietro, mentre tante Chiese Evangeliche parlano alle autorità
secolari dai loro convegni, dalle loro conferenze, e dai loro sinodi. Ma quando
mai nel Nuovo Testamento ci viene detto che gli apostoli o altri servi di
Cristo si permisero di intromettersi nella vita politica di una nazione
suggerendo a questa o a quell’altra autorità secolare di fare una certa
riforma o di prendere determinate iniziative a favore di Tizio, Caio e
Sempronio? Da nessuna parte. Quindi anche quello che fanno certe Chiese
Protestanti è sbagliato. |
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Le funzioni delle autorità
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Le funzioni
assegnate da Dio alle autorità (o allo Stato come possiamo anche chiamarle
per comodità), sono essenzialmente queste: |
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1)
Ordinare la convivenza umana per mezzo di apposite leggi; |
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2) Porre
un argine al male attraverso la minaccia di punizione e la punizione stessa |
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3) Tenere
desto il ricordo del giudizio di Dio su tutti gli uomini |
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I
parlamenti sono lì a ricordarci che gli uomini non possono vivere senza
leggi; i tribunali sono lì a ricordare che esiste una giustizia e che le azioni
degli uomini verranno misurate basandosi sul suo metro; le carceri invece
ricordano che il male non rimarrà impunito ma ricadrà sulla testa di chi lo
commette. |
|
Queste
funzioni non possono e non devono essere svolte dalla Chiesa: essa non ha
autorità su queste cose. C’è dunque da preoccuparsi quando si vedono dei
Cristiani che vogliono ambire a ricoprire delle cariche pubbliche perché
pensano di avere ricevuto da Dio la promessa di una particolare sapienza in
merito, o come se avessero ricevuto delle capacità particolari per
amministrare la società. |
|
L’incarico
che lo Stato ha ricevuto da Dio dunque serve a conservare questo mondo e a
ricordare agli uomini l’autorità di Dio. Nello svolgimento di questo compito,
lo Stato non può essere sostituito né istruito dalla Chiesa, perché l’opera
dello Stato riguarda tutti gli uomini, e la responsabilità che ha ce l’ha nei
confronti di Dio. Per la Chiesa non c’è posto per nessun posto speciale. Ai
Cristiani è stato comandato di ubbidire alle autorità, e non di mettersi a
governare le nazioni nell’attesa del ritorno di Cristo e quindi non è stato
loro ordinato di ambire a diventare autorità secolari con poteri di
giurisdizione sui popoli. |
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|
I limiti delle autorità e della Chiesa
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Ma se da un
lato c’è il pericolo che la Chiesa si intrometta negli affari dello Stato,
dall’altro esiste il pericolo opposto, e cioè che lo Stato si intrometta
negli affari della Chiesa, cioè che sono di specifica competenza della
Chiesa. |
|
Il limite
fondamentale dello Stato è che ad esso non è stato affidato nessun compito di
salvezza, cioè non ha nessun messaggio di salvezza da annunziare, nessuna
speranza universale da proporre. Allo Stato peraltro Dio non ha affatto
comandato di favorire la Chiesa nello svolgimento del suo mandato e della sua
missione. |
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E’ alla
Chiesa che è stato affidato il compito di annunciare la via della salvezza e
di compiere opere buone. E questo compito lo deve adempiere nell’umiltà. Come
il Figliuolo di Dio adempì la sua opera in questo mondo vivendo umilmente,
così anche la Chiesa deve adempiere la sua opera vivendo in maniera umile in
sottomissione e ubbidienza alle autorità, fino a che queste non inducano a
disobbedire a Dio perchè in questo caso bisogna disubbidire alle autorità per
ubbidire a Dio. |
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E nello
stesso tempo la Chiesa deve vegliare per non permettere allo Stato di
ingerirsi in qualche maniera nei suoi affari interni, non importa in quale
attività o decisione o iniziativa, e questo perché permettere allo Stato di
dettare legge o controllare qualche attività ecclesiastica significa smettere
di essere liberi in quanto si diventa schiavi di leggi umane. E come vedremo,
tramite l’intesa e l’8 per mille c’è un evidente ingerenza dello Stato nella
Chiesa, ingerenza che è stata permessa proprio dalla Chiesa. |
|
E non
solo, la Chiesa deve anche vegliare al fine di non mettersi con lo Stato,
cioè allearsi con lo Stato, per cercare il suo aiuto e la sua protezione, e
quindi avere da lui dei privilegi, non importa di che tipo. E questo perché
Dio esige che il suo popolo si appoggi esclusivamente sul Suo braccio
potente, e non sulla forza di Cesare o Faraone. Nel Vecchio Testamento Dio ha
sempre severamente biasimato e rimproverato il suo popolo ogni qual volta si
è alleato o accordato con i popoli stranieri per avere da loro aiuto. Non si
capisce quindi perché oggi Dio dovrebbe essere compiaciuto nel vedere la sua
Chiesa ricercare l’aiuto e i privilegi delle autorità, andandosi in questa
maniera a rifugiarsi all’ombra di esse e smettendo così di essere
libera. |
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Chiesa e Stato parlano due lingue diverse, per questo
non può esserci nessuna intesa o accordo
|
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Chiesa e Stato
parlano due linguaggi diversi. Per spiegare questo voglio prendere ad esempio
il colloquio che Gesù ebbe con Pilato. E’ scritto: “Poi, da Caiàfa, menarono
Gesù nel pretorio. Era mattina, ed essi non entrarono nel pretorio per non
contaminarsi e così poter mangiare la pasqua. Pilato dunque uscì fuori verso
di loro, e domandò: Quale accusa portate contro quest’uomo? Essi risposero e
gli dissero: Se costui non fosse un malfattore, non te lo avremmo dato nelle
mani. Pilato quindi disse loro:
Pigliatelo voi, e giudicatelo secondo la vostra legge. I Giudei gli dissero:
A noi non è lecito far morire alcuno. E ciò affinché si adempisse la parola
che Gesù avea detta, significando di qual morte dovea morire. Pilato dunque
rientrò nel pretorio; chiamò Gesù e gli disse: Sei tu il Re dei Giudei? Gesù
gli rispose: Dici tu questo di tuo, oppure altri te l’hanno detto di me?
Pilato gli rispose: Son io forse giudeo? La tua nazione e i capi sacerdoti
t’hanno messo nelle mie mani; che hai fatto? Gesù rispose: Il mio regno non è
di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori
combatterebbero perch’io non fossi dato in man de’ Giudei; ma ora il mio
regno non è di qui. Allora Pilato gli disse: Ma dunque, sei tu re? Gesù
rispose: Tu lo dici; io sono re; io son nato per questo, e per questo son
venuto nel mondo: per testimoniare della verità. Chiunque è per la verità
ascolta la mia voce. Pilato gli disse: Che cos’è verità? E detto questo, uscì
di nuovo verso i Giudei, e disse loro: Io non trovo alcuna colpa in lui. Ma
voi avete l’usanza, ch’io vi liberi uno per la Pasqua; volete dunque che vi
liberi il Re de’ Giudei? Allora gridaron di nuovo: Non costui, ma Barabba! Or
Barabba era un ladrone. Allora dunque Pilato prese Gesù e lo fece flagellare.
E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, e gli
misero addosso un manto di porpora; e s’accostavano a lui e dicevano: Salve,
Re de’ Giudei! e gli davan degli schiaffi. Pilato uscì di nuovo, e disse
loro: Ecco, ve lo meno fuori, affinché sappiate che non trovo in lui alcuna
colpa. Gesù dunque uscì, portando la corona di spine e il manto di porpora. E
Pilato disse loro: Ecco l’uomo! Come dunque i capi sacerdoti e le guardie
l’ebbero veduto, gridarono: Crocifiggilo, crocifiggilo! Pilato disse loro:
Prendetelo voi e crocifiggetelo; perché io non trovo in lui alcuna colpa. I
Giudei gli risposero: Noi abbiamo una legge, e secondo questa legge egli deve
morire, perché egli s’è fatto Figliuol di Dio. Quando Pilato ebbe udita
questa parola, temette maggiormente; e rientrato nel pretorio, disse a Gesù:
Donde sei tu? Ma Gesù non gli diede alcuna risposta. Allora Pilato gli disse:
Non mi parli? Non sai che ho potestà di liberarti e potestà di crocifiggerti?
Gesù gli rispose: Tu non avresti potestà alcuna contro di me, se ciò non ti
fosse stato dato da alto; perciò chi m’ha dato nelle tue mani, ha maggior
colpa. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo; ma i Giudei gridavano,
dicendo: Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re, si oppone
a Cesare. Pilato dunque, udite queste parole, menò fuori Gesù, e si assise al
tribunale nel luogo detto Lastrico, e in ebraico Gabbatà. Era la Preparazione
della Pasqua, ed era circa l’ora sesta. Ed egli disse ai Giudei: Ecco il
vostro Re! Allora essi gridarono: Tòglilo, tòglilo di mezzo, crocifiggilo!
Pilato disse loro: Crocifiggerò io il vostro Re? I capi sacerdoti risposero:
Noi non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse
crocifisso” (Giovanni 18:28-40; 19:1-16). |
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Si noti
innanzi tutto come Pilato e Gesù hanno due linguaggi completamente diversi,
perché le cose di cui essi parlano sono completamente diverse tra loro. Il
primo cerca di costringere Gesù a parlare il suo linguaggio, e non ci riesce;
ascolta Gesù che parla nel suo linguaggio, e non lo capisce. Per capire Gesù,
Pilato avrebbe dovuto ravvedersi. Gesù capisce il linguaggio di Pilato e
ubbidisce ai suoi ordini, fino a che ritiene giusto farlo, fino a che
ubbidire a Pilato significava fare la volontà di Dio. Ma quando vede che
Pilato va oltre, allora tace scegliendo la via del silenzio. E dopo avere
detto tutto quello che il Padre gli aveva ordinato di dire, si lascia
flagellare e crocifiggere. |
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Così è tra
la Chiesa e lo Stato, essi usano due linguaggi completamente diversi, perché
si riferiscono a realtà diverse, anche se collegate tra loro nel piano
complessivo di Dio. Questo non significa che la Chiesa non può parlare con lo
Stato, ma che se essi parlano devono usare o l’uno o l’altro dei linguaggi,
in quanto non esiste un terzo linguaggio che è una sorta di miscela, che le
due parti possono usare per trattare da pari a pari, come se fossero due
Stati sovrani. Ma se è lecito per la Chiesa parlare con lo Stato, non è
lecito alla Chiesa accordarsi con lo Stato. Nel momento in cui la Chiesa si
accorda con lo Stato, ciò vuol dire che essa ha finito con il disubbidire
alla Parola di Dio, perché tra le due entità non ci può essere accordo (o
intesa). Si tratta certamente di un accordo fatto alle spalle di Dio. E
questo perché in un accordo con lo Stato la Chiesa deve sempre cedere a
qualche compromesso, e quindi deve andare contro la Parola di Dio. |
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Qui in
Italia la prima Intesa Chiesa-Stato è stata quella tra la Chiesa Cattolica
Romana e lo Stato: lo Stato è stato costretto a stipulare questo patto con il
Vaticano per non andare incontro a dei grossi problemi che gli avrebbe
sicuramente creato la Chiesa romana in caso contrario. E non è la sola intesa
che la Chiesa Cattolica Romana ha stipulato con uno Stato, perché di intese
simili il Vaticano ne ha strette con tanti altri Stati, anche con quelli
dispotici. E questo perché la Chiesa Cattolica Romana ha sempre cercato di
ottenere privilegi economici, finanziari, amministrativi e sociali con
qualsiasi Stato: democratici o dispotici che essi siano. E naturalmente in
cambio essa ha sempre dato il suo appoggio spirituale allo Stato. Dobbiamo
peraltro ricordare che la Chiesa Cattolica Romana è anche uno Stato, e non uno
Stato qualsiasi ma lo Stato che dice di avere come capo niente di meno che il
vicario di Cristo, e in virtù di ciò cerca sempre di mantenere un posto di
dominio sulla società civile e quando questo non gli è possibile farlo in
maniera diretta lo fa in maniera indiretta. La Chiesa Cattolica Romana è una
Chiesa che ha rigettato la Parola di Dio, ecco perché si comporta in questa
maniera da molti secoli, perché ha l’animo alle cose della terra ed è
assetata di potere temporale. L’intesa fatta quindi dalla Chiesa Cattolica
Romana con lo Stato non è altro che frutto della ribellione di questa Chiesa
alla Parola di Dio. Lo Stato Italiano allora a quel punto, per mostrarsi in
qualche modo giusto agli occhi dei cittadini, è stato costretto a concedere
la possibilità di un’Intesa anche alle altre Chiese o religioni, sia pure in
forme e a condizioni molto diverse. Perché comunque l’Intesa tra Chiesa
Cattolica Romana e Stato è e rimarrà unica. |
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All’origine
di tutta la questione delle intese quindi c’è un peccato: il Concordato. Ma
evidentemente le ADI, come anche i Valdesi e altri che si dicono Cristiani,
non lo ritengono un peccato, perché hanno anch’essi tratto qualche vantaggio
dalle conseguenze di quel peccato. Questa è la triste realtà, fratelli: anche
le ADI, che sono Chiese Pentecostali che ritengono di essere guidate dallo
Spirito Santo, si sono lasciate guidare dalle voglie della carne e della
mente a stipulare quest’alleanza micidiale con lo Stato, non curanti né
dell’origine del sistema delle Intese e neppure delle nefaste conseguenze di
esse. Pur di ricevere dei benefici dallo Stato, essi sono stati disposti a
disubbidire alla Parola, in quanto in questo caso hanno fatto loro la massima
‘facciamo il male, onde ne venga il bene’. Ma esse stanno mietendo quello che
hanno seminato, perché in mezzo a loro oramai regna il formalismo,
l’indifferenza e la carnalità, che se non sono la conseguenza diretta
dell’Intesa certamente sono state fortemente alimentate da essa. Ma quasi
nessuno si avvede di questo. Io spero che questo mio scritto contribuisca a
far aprire gli occhi a tanti fratelli anche nelle ADI e fargli così capire
come non si addice alla Chiesa stabilire Intese con lo Stato, e questo per
salvaguardare l’integrità e la spiritualità della Chiesa. Chi stabilisce
Intese con lo Stato non ama la Parola di Dio, ma la disprezza, non importa
quanto si riempia la bocca di parole di amore verso di essa, e trascinerà la
Chiesa a battere sentieri tortuosi. |
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Concludo
questa parte dicendo questo: una Chiesa che fa alleanza con lo Stato si
indebolisce perché smette di vivere come pellegrina e forestiera sulla terra
in quanto crede di essere già regno e si attaccherà sempre di più alle cose
della terra, perdendo di vista le cose del cielo e quelle spirituali; inoltre
si impoverisce perché non si accontenta più di ricevere da Dio ma si abbassa
a chiedere cose che in realtà appartengono a Cesare; smette di essere
coerente perché dopo avere contestato alla Chiesa Cattolica Romana la sete di
potere e di privilegi statali si mette a condividere anche lei le medesime
strategie concordatarie, frutto della sete d’influenza, di potere e di
privilegio; si rende infedele perché con la bocca dichiara di essere
sottomessa al suo Signore, ma nei fatti vive nella paura dello Stato e delle
sue leggi. |
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Esorto
dunque tutti quei credenti nelle ADI che fino ad ora hanno accettato questa
Intesa come una benedizione proveniente da Dio a ravvedersi e uscire da
questo laccio in cui sono caduti, e a mettersi a riprovare con forza sia
privatamente che pubblicamente questa Intesa. Svegliatevi dal sonno in cui
siete caduti. Esorto anche coloro che hanno intenzione di stipulare una
Intesa con lo Stato, vale a dire i credenti della Chiesa Apostolica in
Italia, affinché si ravvedano anch’essi e desistano dal fare questo passo che
avrà certamente nefaste conseguenze anche su di essi. |
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Nessuno vi
seduca con vani ragionamenti. |
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Perché l’8 per mille va dato allo Stato
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Le ragioni
per cui noi siamo contrari a che una Chiesa accetti di percepire dallo Stato
l’8 per mille, e quindi diciamo ai santi di dare l’8 per mille allo Stato,
sono le seguenti. |
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1) L’8 per
mille è a tutti gli effetti denaro dello Stato e quindi ad esso va dato. Fa
parte delle entrate di una delle imposte (IRPEF) stabilite dallo Stato e
quindi non c’è alcuna ragione per farsi finanziare dallo Stato tramite le
entrate derivanti da questa imposta. Gesù ha detto di dare ciò che è di
Cesare a Cesare (cfr. Matteo 22:21) e non a Dio (e in questo caso dell’8 per
mille, ‘dare alla Chiesa il proprio 8 per mille’ equivale a dare a Dio una
parte di ciò che appartiene a Cesare). |
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2) L’8 per
mille non è affatto dato dai credenti alla Chiesa bensì dal fisco (cioè dallo
Stato) che rinuncia a quella parte del reddito imponibile e quindi alla
relativa entrata fiscale. L’articolo 23 dell’Intesa ADI-Stato dice per
esempio: ‘1) A decorrere dall’anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all’otto per
mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici
sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale
titolo dallo Stato ad interventi
sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo … 3) A
decorrere dall’anno finanziario 1993 lo
Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle ADI la somma
di cui al comma 1 …’. Perché mai un Cristiano dovrebbe quindi indurre lo
Stato a dare del denaro pubblico alla Chiesa di appartenenza? |
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3) Questa
forma di finanziamento verso la Chiesa ha avuto origine da una legge fatta
appositamente per finanziare il clero cattolico romano in sostituzione della vecchia
‘congrua’ che veniva direttamente pagata dallo Stato alla Chiesa romana. Come
si è dimostrato innanzi, infatti, l’8 per mille nacque da un accordo
finanziario aggiuntivo al Concordato fra la Chiesa Romana e lo Stato Italiano
per il finanziamento al clero cattolico. Nella pratica lo Stato Italiano per
mantenere un privilegio economico alla Chiesa Cattolica lo estese ad altri.
Come può dunque la Chiesa di Dio decidere di essere aggiunta tra coloro che
vengono privilegiati economicamente dallo Stato? Siamo sempre pronti a
contestare alla Chiesa Cattolica Romana i privilegi economici ottenuti dallo
Stato, perché non dovremmo quindi contestare i privilegi economici che anche
le ADI, o altre Chiese Evangeliche, hanno ottenuto dallo Stato? Forse alcuni
nelle ADI mi diranno: ‘Ma guarda che con quei soldi noi riusciamo a far del
bene a tante persone supplendo a tanti loro bisogni!’ Al che io rispondo, ma
il problema non è dove vanno a finire i soldi dell’8 per mille (anche se
anche lì c’è da contestare qualcosa perché non si capisce proprio come sia
possibile che le ADI devolvano una parte delle loro entrate tramite l’8 per
mille all’Associazione Italiana contro la leucemia [ROMAIL], e
all’Associazione Ricerca contro il Cancro, Milano [A.I.R.C.]! Cfr. Francesco
Toppi, E mi sarete testimoni, pag.
167. Come è possibile infatti che da un lato le ADI esortano ad avere fede in
Dio per ottenere la guarigione fisica e dall’altro incoraggiano associazioni
che non fanno altro che alimentare la fiducia nell’uomo per ottenere la
guarigione?) ma da dove provengono! Sotto l’Antico Testamento per esempio la
legge vietava di portare nel tempio il salario di una prostituta, secondo che
è scritto: “Non porterai nella casa dell’Eterno, del tuo Dio, la mercede
d’una meretrice né il prezzo della vendita d’un cane, per sciogliere
qualsivoglia voto; poiché ambedue son cose abominevoli per l’Eterno, ch’è il
tuo Dio” (Deuteronomio 23:18). Come si può dunque portare nella casa di Dio
del denaro che praticamente è frutto di un compromesso fatto originariamente
tra la Chiesa Cattolica Romana – Madre delle meretrici – e lo Stato, in altre
parole parte della mercede che lo Stato diede alla ‘Madre delle meretrici’
affinchè questa continuasse a commettere fornicazione con esso, e che ha
esteso poi alle altre confessioni religiose affinché anch’esse commettano
fornicazione con esso! Invece, pare essere diventato tutto di un tratto la
manna scesa dal cielo! Ah, quanta mancanza di sapienza e conoscenza esiste in
mezzo al popolo di Dio, mancanza che porta a non riconoscere il male, anzi a
chiamarlo bene! Come ha detto bene Marcello Cicchese nel suo articolo da
titolo ‘A chi è giusto dare l’otto per mille?’: ‘Si è detto e si dice ancora che i soldi non sono per la chiesa ma per
le opere sociali, ma sono ragionamenti che si muovono sulla linea dei
‘distinguo’ di stampo gesuitico. La prospettiva dei soldi affina la mente e
accresce la capacità di trovare argomenti giustificativi, ma la sostanza del
discorso non cambia: si è compiuto un aggancio. Il Concordato cattolico ha
risucchiato altre confessioni religiose e le ha collocate nella medesima
cornice, ma ad un livello di gran lunga inferiore. E adesso sono tutti più
ecumenici. Riferirsi tutti alla medesima legge, attingere tutti alla medesima
fonte, rende tutti più tolleranti e comprensivi. E, a rigore, tutti
dovrebbero ringraziare la chiesa cattolica, perché è solo in forza di un
protocollo aggiuntivo al Concordato che si è arrivati a questa favorevole
situazione finanziaria’ (Il Cristiano, ‘A chi è giusto dare l’otto per
mille?’, 1 Aprile 1998, pag. 169-170). |
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4) Se un
credente dà l’8 per mille alla Chiesa non è in base alla sua personale
prosperità che egli darà alla Chiesa, ma in base alla prosperità economica di
tutti i contribuenti Italiani. Spieghiamo questo concetto molto importante.
Ora, come abbiamo visto ogni cittadino che presenta la dichiarazione dei
redditi può scegliere la destinazione dell'8‰ dell’IRPEF tra sette opzioni:
Stato, Chiesa cattolica, Chiesa cristiana avventista del settimo giorno,
Assemblee di Dio in Italia, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, Chiesa
Evangelica Luterana in Italia, e Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. E
la scelta egli la compie mettendo la propria firma sul modello in
corrispondenza dell'istituzione prescelta. Ma badate bene che la scelta
espressa con la firma non determina direttamente la destinazione della
propria quota di gettito fiscale, ma quella di una quota media uguale per
tutti i cittadini. Lo Stato infatti calcola l'importo totale delle entrate
dovute all'IRPEF e da questo importo totale scorpora l'otto per mille; poi
calcola il numero totale di firme e le percentuali di queste firme attribuite
ai vari enti; infine ripartisce l'otto per mille tra gli enti in base alle
percentuali delle firme espresse. In questo modo le firme di tutti i
contribuenti hanno lo stesso peso, indipendentemente dal loro reddito. Per le
sue caratteristiche intrinseche, dunque, il meccanismo dell'otto per mille
presenta delle peculiarità notevoli. Infatti, essendo agganciato alla
tassazione, il gettito aumenta: se il PIL (Prodotto Interno Lordo) aumenta, e
se crescono le aliquote IRPEF. |
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Che cosa
significa tutto ciò? Che se un credente ADI paga all’erario 1000 euro di
IRPEF e appone la sua firma per l’8 per mille nella casella ‘Assemblee di Dio
in Italia’, le ADI non riceveranno 8 Euro da lui, come uno potrebbe dedurre
dall’apparenza, ma una somma che corrisponderà alla quota media uguale per
tutti i cittadini che lo Stato calcolerà dividendo l’8 per mille scorporato
da tutto l’importo totale delle entrate dovute all’IRPEF per il numero totale
delle firme attribuite ai vari enti. Quindi, per ritornare all’esempio di
prima, se la quota attribuita ad ogni firma è 2 euro, quel credente avrà
‘dato’ 6 euro meno di quello che pensava di aver dato, e se invece la sua
firma ‘vale’ 10 Euro avrà dato 2 Euro di più. Stando così le cose, è evidente
che il credente non sa quanto ha dato alle ADI, sa solo che tramite la sua
firma farà arrivare nelle casse delle ADI una certa somma. Dunque non è in
base alla sua personale prosperità che darà alle ADI, ma in base alla
prosperità economica di tutti i contribuenti Italiani (tra cui ci sono maghi,
sodomiti, ladri, ubriachi, effeminati, idolatri, falsi profeti, ecc. ecc),
perché la quota da lui data alle ADI verrà calcolata dallo Stato in base al
meccanismo visto poco fa. Per cui la somma di denaro che le ADI introitano
dall’8 per mille non dipende dalla ricchezza di coloro che danno la loro
firma alle ADI, ma dal Prodotto Interno Lordo dello Stato Italiano e dalle
aliquote IRPEF. E’ chiaro che io non ho nulla da ridire sul meccanismo
stabilito dallo Stato, perché lo Stato fa quello che gli pare e piace, ma ho
da ridire sul fatto che le ADI intascano dallo Stato del denaro, che oltre ad
essere un finanziamento indiretto dello Stato, è calcolato in una maniera che
non si basa sul reddito di coloro che decidono di dare il loro 8 per mille
alle ADI ma su altre cose. Quello che contesto in altre parole è che quello
che un credente dà alle ADI con l’8 per mille non è secondo la “prosperità
concessagli” (1 Corinzi 16:2), ma secondo la prosperità concessa a tutti
coloro che fanno la dichiarazione dei redditi e il numero di firme che
vengono apposte nella casella ‘Assemblee di Dio in Italia’. Non è questo
qualcosa che dovrebbe fare seriamente riflettere ogni credente che dà l’8 per
mille alle ADI? |
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Anche il 5 per mille va dato allo Stato
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Dato che
ci sono voglio anche spiegare cosa è il 5 per mille e perché anch’esso va dato
allo Stato. |
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Il cinque
per mille è il meccanismo in virtù del quale il cittadino-contribuente può
vincolare il 5 per mille della propria IRPEF al sostegno di enti che svolgono
attività socialmente rilevanti (non profit, ricerca scientifica e sanitaria).
Il cinque per mille venne introdotto a titolo iniziale e sperimentale nella
legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266). |
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In base
alla nuova formulazione del cinque per mille (legge finanziaria del 2009),
questi sono i destinatari: 1) Le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale conosciute con l’acronimo ONLUS, le associazioni di promozione
sociale, le associazioni riconosciute che operano nei settori di cui
l'articolo 10, c. 1, lett a), del D.Lgs n.460 del 1997; 2) Gli enti di
ricerca scientifica e universitaria; 3) Gli enti di ricerca sanitaria; 4) I
comuni di residenza (sostegno alle attività sociali); 5) Le associazioni
sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di
legge. |
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Dal punto
di vista dello Stato, il 5 per mille rappresenta un provvedimento di spesa,
in quanto vincola parte del gettito dell'imposta sui redditi (IRPEF) alle
finalità individuate dal contribuente. |
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A
differenza dell’8 per mille, però, in cui anche chi non fa alcuna scelta di
fatto partecipa al riparto delle somme (infatti è l’8 per mille dell’intero e
indistinto ammontare nazionale dell’Irpef che viene ripartito), con il 5 per
mille viene ripartita solo la quota personale di chi effettua la scelta. Chi
non fa alcuna scelta, perciò, devolverà il proprio 5 per mille semplicemente
allo Stato. |
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In merito
alle ONLUS va poi detto che oltre a poter concorrere al cinque per mille,
sono destinatarie di un regime tributario di favore per quanto riguarda: a)
le imposte sui redditi; b) l'imposta sul valore aggiunto (IVA); altre imposte
indirette. Inoltre, a partire dal 14 Maggio 2005 le imprese e le persone
fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo dichiarato fino al
10% dello stesso qualora questo sia stato destinato a donazioni a favore di
onlus. Il tetto massimo di deducibilità è di € 70.000 euro. |
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Ecco qui
di seguito alcune delle associazioni evangeliche che percepiscono il 5 per
mille e i relativi importi per il 2007: Missione Cristiana Evangelica
Internazionale ‘Cristo è la Risposta’
Euro 5.456,93; Compassion Italia ONLUS-Adozioni affettive a distanza
Euro 81.142,74; Centro Kades -
O.N.L.U.S (appartenente alle ADI) Euro 76.490,59; Associazione di
volontariato Rehoboth Onlus (della Chiesa Evangelica Pentecostale di
Pordenone) Euro 19.622,51; Chiesa Cristiana Evangelica Indipendente di
Frosinone Euro 3.407,29; Società di
Studi Valdesi (Torre Pellice) Euro 4.469,43; Istituto di formazione
evangelica e documentazione (IFED), che fa parte dell’”Opera delle Chiese
Cristiane dei Fratelli”, Euro 4.180,57 |
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Anche nel
caso del 5 per mille va detto che si tratta di un finanziamento indiretto che
fa lo Stato, e quindi si tratta di soldi pubblici che non è giusto ricercare
dalla mano dello Stato, perché l’evangelizzazione o le opere di assistenza e
qualsiasi altra opera di pertinenza della Chiesa vanno compiute solo con
denaro offerto liberamente e direttamente dai santi. E oltre a ciò per
ricevere questi soldi occorre scendere a compromesso, perché per esempio quei
gruppi di credenti che si sono costituiti
in associazione ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale) o in una Organizzazione di Volontariato - per approfittare di
numerose facilitazioni di tipo economico e fiscale, ottenere più facilmente
contributi, partecipare ai bandi pubblicati periodicamente dallo Stato e
dagli Enti Locali – hanno dovuto strutturarsi con un Presidente e darsi uno
statuto, che noi sappiamo sono cose che i santi non possono fare. Quindi
anche nel caso del 5 per mille, esso va dato allo Stato, per cui non bisogna
fare nessuna scelta. |
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Contro le ragioni addotte dalle ADI per avere stipulato
l’Intesa e accettato l’8 per mille
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Ecco come Francesco
Toppi, ex Presidente delle ADI (che come abbiamo visto fu lui a firmare
l’Intesa come rappresentante legale delle ADI), spiega le ragioni per cui le
ADI hanno stipulato l’Intesa con lo Stato e accettato la partecipazione alla
ripartizione dell’8 per mille: ‘Alcuni hanno criticato la partecipazione
delle ADI alla ripartizione della quota dell’otto per mille. E’ opportuno
quindi spiegare le ragioni che hanno indotto a questa scelta. Prima di tutto,
l’iniziativa si proponeva l’obbiettivo d’informare l’opinione pubblica
italiana in merito alla reale condizione religiosa della nostra nazione. E’,
infatti, luogo comune considerare gli italiani ‘cattolici romani’. Anche se
quella, almeno nominalmente, è la religione della maggioranza degli italiani
presenti nel nostro Paese, esiste, tuttavia, una minoranza evangelica
italiana di tutto rispetto, che nel suo complesso riunisce oltre trecentomila
persone. Lo scopo non è stato primariamente quello di partecipare alla
ripartizione della quota dell’otto per mille per usufruirne. Anche se non si
fosse ottenuto alcun beneficio finanziario, l’obbiettivo sarebbe stato quello
di far conoscere l’esistenza delle ADI a milioni di contribuenti italiani.
Tanto è vero che l’offerta di partecipare alla ripartizione percentuale della
quota non designata è stata rifiutata, in base alla volontà di rispettare la
scelta soltanto di coloro che hanno consapevolmente deciso di attribuire alle
ADI la facoltà di amministrare la propria quota. Inoltre, la convinzione di
poter gestire con assoluta trasparenza i fondi assegnati, in quanto tutta
l’amministrazione è curata da personale volontario, offriva la possibilità di
garantire che fino all’ultima lira tutto sarebbe stato utilizzato per i fini
stabiliti dalla legge. I fondi ricevuti dallo Stato vengono impiegati per
assistere tutte le popolazioni colpite da eventi bellici o sconvolgimenti
naturali, comprese le minoranze evangeliche dei paesi in via di sviluppo
troppo spesso dimenticate e trascurate. Le somme ricevute dallo Stato sono e
saranno utilizzate, secondo la norma stabilita nell’intesa, unicamente per interventi sociali ed
umanitari, anche in favore dei paesi del terzo mondo. Mentre tutte le
attività di culto, come ad esempio l’acquisto e la costruzione di locali di culto,
le sovvenzioni ai ministri, ne restano esclusi. (….) Il Risveglio
pentecostale era sorto tra le classi meno abbienti della società e, a causa
delle circostanze sociali e politiche, per molti decenni era rimasto isolato
nel proprio ambiente popolare. Soltanto negli anni ’50 eminenti personalità
del mondo della cultura e della politica avevano difeso il Movimento per
ottenere la libertà di culto allora negata, ma la maggioranza di esse non
aveva mostrato molto interesse per la dottrina professata e l’etica praticata
dai credenti. Con l’intesa invece, oltre a ricerche di carattere giuridico
riguardante la struttura delle ADI, s’è imposta una crescente richiesta volta
a conoscere meglio i lineamenti dottrinali e gli scopi del Movimento. Sono
state scritte decine di tesi universitarie di carattere sia storico, sia
giuridico e attualmente si ricevono continue richieste di interviste dal
mondo dei mass-media e della cultura sulla fede e le finalità delle ADI. Sono
anche apparsi numerosi articoli su riviste e giornali di larga diffusione,
nella maggioranza dei casi favorevoli all’opera spirituale svolta. Non è
mancato qualche articolo giornalistico di marcata natura sanfedista, ma
questo è inevitabile in una nazione come quella in cui viviamo. In generale,
però, abbiamo potuto rendere la nostra pacata testimonianza di fede che è
stata accettata con grande rispetto. Con alcune personalità della cultura ed
anche del mondo istituzionale è rimasto perfino un rapporto di deferente
cordialità. Senza l’intesa le ADI avrebbero continuato a vivere ignorate e
non sarebbero state conosciute nella loro vera natura, ma soprattutto non si
sarebbe presentata l’opportunità di poter annunciare il messaggio
dell’Evangelo ai sapienti ed ai grandi del mondo’ (Francesco Toppi, E mi sarete testimoni, ADI-Media, pag.
159-160, 163-164. Il grassetto è nel libro). Ed ora ascoltate pure queste
parole scritte su ‘Cristiani Oggi’: ‘[…] ‘Crediamo che questa è opera
dell’Eterno, è cosa meravigliosa agli occhi nostri’ (Salmo 118:23). …un
piccolissimo nucleo di credenti, trasformato dall’Evangelo per la potenza
dello Spirito Santo, è divenuto una “confessione” di chiese evangeliche con
la quale lo Stato ha stabilito una intesa. …. Questo numeroso popolo
evangelico pentecostale non sarà d’ora in poi ai margini della società che lo
‘tollera’ come in passato. Ma grazie a garanzie costituzionali può sentirsi,
a pieno diritto, alla stregua di tutti gli altri ‘ (Cristiani Oggi, n.
24/1988, pag. 1). |
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[Scaricate questo file audio che è la registrazione
di un dibattito pubblico tenutosi a Roma il 18 Maggio 1990, dal titolo
‘Tasse: la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF’, a cui partecipava
anche Francesco Toppi, che ha detto svariate cose in merito alla decisione
delle ADI di aderire all’8 per mille (ascoltandolo vi renderete conto di come
parlano e ragionano nelle ADI in merito all’8 per mille, cioè senza sapienza
e timore di Dio e con abili sofismi). Il file è stato scaricato dal sito di
Radio Radicale e pesa circa 90 mb e vale la pena ascoltarlo tutto. Potete
ascoltarlo anche sul sito di Radio Radicale qua] |
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Che dire riguardo
a queste parole? Confesso che non posso non rimanere meravigliato della
maniera candida e pacata con cui queste scandalose parole sono state scritte.
Sì, scandalose, ripeto scandalose parole, che non si addicono ai santi.
Queste parole sono un disonore per il Vangelo, perché da esse traspare tutto
l’orgoglio e l’arroganza presenti nei cuori di molti membri delle ADI (non
dico di tutti perché rifiuto di pensare che simili parole siano approvate da
tutti i credenti nelle ADI). Infatti viene detto che senza l’Intesa le ADI
avrebbero continuato a vivere ignorate. Ma come? dico io, con tutte le radio
e i programmi televisivi che trasmettevano già a quel tempo i programmi
prodotti dalle ADI, c’era il rischio che continuavate ad essere ignorate? Ma
a me non risulta che le ADI fossero ignorate o che non si sapesse della loro
esistenza in Italia. Magari erano conosciute un po’ meno, ma erano
conosciute. E poi, io vi domando, ammesso e non concesso che voi eravate
ignorati, ma non sareste riusciti a continuare a vivere ignorati? Arroganti,
ecco cosa siete, volete essere conosciuti, il nome ADI deve essere sulla
bocca di tutti, anche dei principi e dei savi di questo mondo. Per altro,
volete che si parli di voi e bene, se qualcuno vi ingiuria o oltraggia a motivo
dell’Evangelo vi scandalizzate e siete subito pronti a protestare, a fare
valere le leggi dello Stato per turare la bocca ai vostri nemici. ‘Noi siamo
le ADI un Ente Morale giuridicamente riconosciuto dallo Stato Italiano, non
siamo più considerati una sètta pericolosa come una volta’. Anni addietro
durante dei battesimi nella provincia di Varese una donna che abitava lì nei
pressi cominciò a gridare contro dei fratelli delle ADI che erano lì riuniti
per celebrare dei battesimi e ad infastidirli; che fece uno dei pastori lì
presente? Andò a prendere un documento per fare capire a quella donna che
loro erano un Ente Morale e avevano persino stipulato una Intesa con lo Stato
e quindi erano in piena regola. Ecco che cosa fanno i membri delle ADI appena
qualcuno gli contesta che non possono fare questa o quest’altra cosa, tirano
fuori l’Intesa per mettere a tacere i contenziosi. Come siete pieni di voi
stessi; adesso fanno tante tesi persino sull’aspetto giuridico della vostra
associazione!! Adesso vengono a bussare alle vostre porte tanti giornalisti
che vogliono sapere da voi cosa pensano e come agiscono le ADI, che non sono
più una setta ma un culto riconosciuto dallo Stato Italiano al pari della
Chiesa Cattolica Romana! Sarei contento se sentissi che siete perseguitati a
morte a motivo del Vangelo, se avessi sentito che sui giornali nazionali
apparivano degli articoli che dicevano di voi che eravate dei pazzi, dei
fanatici, degli individui pericolosi alla salute e alla psiche della
popolazione. Avreste avuta tutta la mia solidarietà, la mia comprensione,
avrei sofferto assieme a voi, ma con tutti questi onori e privilegi che vi
siete andati a cercare dallo Stato non potete che avere la mia riprensione,
perchè questa meritate. |
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Ah!, a
proposito di visibilità nella società, vi posso assicurare che se nel vostro
mezzo ci fossero i ciechi che ricuperano la vista, i sordi che sentono, i
muti che parlano e gli indemoniati liberati, e gli storpi guariti nel nome di
Gesù Cristo, e oltre a ciò il Vangelo fosse predicato come si conviene e non
in quella maniera annacquata e blanda come fate voi, ne avreste avuta ancora
di più di visibilità, altro che quella prodotta dall’Intesa con lo Stato e
dall’aver accettato di partecipare all’8 per mille. Ma quand’anche non foste stati
conosciuti dagli alti gradi della società e dalla maggioranza degli Italiani,
ma che importa, ma che importa? Non dicevano forse gli apostoli “sconosciuti,
eppure ben conosciuti” (2 Corinzi 6:9)? Ma tenetevi pure tutta questa
visibilità che vi siete guadagnati con ogni sorta di compromessi!! Tenetevela
stretta, non ve la lasciate sfuggire, mi raccomando!! Assomigliate a coloro
che si gloriano di cose che risultano a loro disonore, sì perché questa
intesa non va altro che a vostro disonore, essendo qualcosa con cui vi siete
legati mani e piedi allo Stato; invece di rimanere separati dallo Stato vi
siete legati per bene al suo braccio, invece di tenere lo Stato fuori dagli
affari prettamente ecclesiastici gli avete permesso di ingerirsi in essi.
Infatti, per fare un esempio, l’avere accettato l’8 per mille dallo Stato ha
permesso a degli organi dello Stato di ingerirsi negli affari interni delle
Chiese ADI, in quanto l’articolo 25 della legge dice: ‘1) Il Presidente delle
ADI trasmette annualmente al Ministero dell’interno un rendiconto relativo
alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 21 e 23 e ne
diffonde adeguata informazione. 2) Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l’intera
remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione; b)
l’ammontare complessivo delle somme di cui all’articolo 21 destinate al
sostentamento dei ministri di culto, nonché l’ammontare delle ritenute
fiscali operate su tali somme; c) gli interventi operati per le altre
finalità previste all’articolo 23’. Come potete vedere qui siamo davanti a
delle vere e proprie ingerenze degli organi dello Stato su determinate
gestioni ecclesiastiche. E queste non sono ammesse secondo la Bibbia, perché
tra Chiesa e Stato non deve esserci nessuna commistione. |
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Voi che
chiamate ‘infamante’ e ‘famigerata’ la circolare Buffarini-Guidi con cui fu
sancita ufficialmente l’inizio della persecuzione contro i Pentecostali da
parte del Governo Fascista, sappiate che infamante e famigerata è anche
questa Intesa che avete fatto con lo Stato e questo perché con essa avete
fatto alleanza con il braccio secolare, avete fatto alleanza con Cesare, o
meglio, per usare un’espressione biblica, siete scesi in Egitto in cerca di
aiuto. Cosa questa che Dio detesta secondo che disse al popolo d’Israele,
quando questi si alleò con gli stranieri: “Guai, dice l’Eterno, ai figliuoli
ribelli che forman dei disegni, ma senza di me, che contraggono alleanze, ma
senza il mio spirito, per accumulare peccato su peccato; che vanno giù in
Egitto senz’aver consultato la mia bocca, per rifugiarsi sotto la protezione
di Faraone, e cercar ricetto all’ombra dell’Egitto! Ma la protezione di
Faraone vi tornerà a confusione, e il ricetto all’ombra dell’Egitto, ad
ignominia …. Guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso, e
s’appoggian su cavalli, e confidano ne’ carri perché son numerosi, e ne’
cavalieri, perché molto potenti, ma non guardano al Santo d’Israele, e non
cercano l’Eterno!” (Isaia 30:1-3; 31:1). E così in questa maniera vi siete
alleati con gli infedeli. Ma ditemi, non avete mai letto che Paolo dice ai
santi: “Non vi mettete con gl’infedeli sotto un giogo che non è per voi;
perché qual comunanza v’è egli fra la giustizia e l’iniquità? O qual
comunione fra la luce e le tenebre? E quale armonia fra Cristo e Beliar? O
che v’è di comune tra il fedele e l’infedele? E quale accordo fra il tempio
di Dio e gl’idoli? Poiché noi siamo il tempio dell’Iddio vivente, … (2
Corinzi 6:14-16). Non è abbastanza chiaro che è sbagliato agli occhi di Dio
mettersi con lo Stato, perché ci si mette sotto un giogo che non è per la
Chiesa? O volete dirmi che lo Stato non è tra gli infedeli? |
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Dite che
questa vostra intesa con lo Stato è opera di Dio, ma vi posso assicurare che
non lo è, ma semmai è una trappola del diavolo in cui siete caduti, un laccio
del nemico in cui siete rimasti presi. Lui vi ha lusingato, e voi siete
caduti vittima di queste sue lusinghe! Vi siete alleati con Faraone, e proclamate
che questa vostra alleanza è opera di Dio?!! Ma ve li immaginate gli
Israeliti che ai giorni dei profeti si erano alleati con Faraone re d’Egitto,
dire ai profeti di Dio: ‘Ma questa è opera di Dio, ed è cosa meravigliosa
agli occhi nostri!’? Che pensate gli avrebbero risposto i profeti, che li
riprendevano severamente proprio perchè si erano rifugiati all’ombra di
Faraone? Ve lo dico io cosa gli avrebbero risposto, gli avrebbero detto:
‘Così dice Iddio: Guai a quelli che chiaman bene il male, e male il bene, che
mutan le tenebre in luce e la luce in tenebre, che mutan l’amaro in dolce e
il dolce in amaro!’ (cfr. Isaia 5:20). Ed anche voi vi meritate questa
riprensione, in quanto chiamate il male bene, e avete mutato l’amaro in
dolce. Ma coloro che hanno i sensi esercitati a discernere il bene dal male,
non rimarranno sedotti dalle vostre parole, ma le rigetteranno. |
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No, non è
giusto andare a bussare alle porte di casa di Cesare o Faraone, o mettersi con
gli infedeli, per avere dei finanziamenti diretti o indiretti che siano per
finanziare le proprie attività di culto, o i propri ministri, o per compiere
opere buone, perché tutte queste cose vanno compiute solo con le offerte dei
credenti (e l’8 per mille come ho dimostrato non rientra tra le offerte dei
credenti in quanto è un finanziamento dello Stato). Lo Stato deve
assolutamente rimanere fuori da queste cose. E’ vero che voi dite che quei
soldi che ricevete dallo Stato vengono utilizzati da voi solo per fini
sociali e umanitari, ma è anche vero che vi premurate subito a precisarlo
quando si parla dell’8 per mille. Come mai? Come mai non avete scelto di
utilizzare quei soldi anche per sostenere i vostri ministri di culto come
hanno fatto altri? Lo Stato non ve lo avrebbe mica vietato o impedito!
Evidentemente vi siete accorti del rischio che correvate accettando anche
questa possibilità, il rischio di essere grandemente biasimati da alcuni
credenti che avrebbero visto in questo finanziamento dello Stato un
finanziamento ai pastori delle ADI che avete voluto furbamente evitare.
Mentre, in questo caso dicendo che i proventi dell’8 per mille verranno
utilizzati per aiutare i poveri o alcune popolazioni colpite da terremoti,
alluvioni, ecc, vi mettete in un certo senso al riparo da certe critiche. E
poi, dato che c’eravate, perché non avete accettato di partecipare alla quota
relativa alle scelte non espresse dai contribuenti? Se questo fatto dell’otto
per mille era una cosa del tutto lecita come mai l’avete rifiutata questa
possibilità? Il motivo è evidente, perché sapevate che correvate il rischio
di essere accusati di avere fatto l’intesa per ragioni finanziarie. Invece in
questa maniera, potete ‘scagionarvi’ da questa accusa e potere pur sempre
dire che alla fin fine i soldi sono solo di coloro che scelgono di dare l’8
per mille alle ADI (anche se questo non è vero, e l’ho dimostrato) e non
vanno nelle tasche dei pastori delle ADI, ma a favore dei bisognosi. Ma voi
potete con le vostre parole ingannare gli ignoranti, quelli che non conoscono
la Parola di Dio, e che non hanno discernimento spirituale, ma certamente non
coloro che sono spirituali ed hanno l’animo alle cose di lassù e non a quelle
di quaggiù. Quest’ultimi infatti capiscono che anche l’aver accettato dallo
Stato l’8 per mille per darlo per scopi sociali e umanitari è stata una
decisione sbagliata. |
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Ma
dall’Intesa che avete stipulato con lo Stato avete ottenuto altri privilegi
economici oltre l’8 per mille, infatti adesso coloro che vi danno un’offerta
fino a € 1.032,91 per il sostentamento dei vostri ministri (o per l’acquisto
di locali di culto o per la loro manutenzione) hanno la possibilità di
dedurre questa quota dal reddito complessivo in vista della tassazione sulle
persone fisiche. Un bel privilegio questo, perché in questa maniera lo Stato
non fa altro che favorire che vi vengano versati delle offerte, e si badi non
importa proprio da chi, può essere un buddista, un mussulmano, un cattolico,
un ateo, perché fino ad un importo di € 1.032,91 egli avrà il diritto di
detrarre quella somma datavi dal suo reddito complessivo tassabile. Quindi,
lo Stato in un certo senso indirettamente finanzia pure i vostri ministri di
culto, perché incoraggia i contribuenti Italiani a dare loro del denaro. Che
vergogna! Lo Stato infatti è come se dicesse ai contribuenti: ‘Per un importo
fino a € 1.032,91 dato alle ADI per il
sostentamento dei loro ministri, io vi permetto di detrarlo dal vostro
reddito complessivo ai fini dell’imposta sulle persone fisiche’ Se non è un
finanziamento indiretto questo, non si capisce proprio cosa sia. Anticamente,
ai giorni degli apostoli, i fedeli non avevano nessun favore dall’autorità
imperiale per non importa quale somma dessero agli apostoli o agli anziani
delle chiese o ad altri ministri del Vangelo. Una cosa del genere era del
tutto assente dalla vita nella chiesa antica. Quindi, alla luce
dell’insegnamento della Parola di Dio, voi avete sbagliato anche
nell’accettare questo beneficio o privilegio [1]. |
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Quindi, le
ADI sono state spinte anche dal desiderio di ottenere dei benefici o
privilegi economici e finanziari a stipulare l’Intesa con lo Stato. Poi è
chiaro – come si può leggere nella legge 22 Novembre 1988 - ci sono altri
benefici o privilegi, chiamiamoli questi amministrativi, che hanno spinto le
ADI, a stipulare l’Intesa con lo Stato. Ed anche qui ci sarebbe da dire
molto, perché si tratta comunque di favori che la Chiesa non deve mai
chiedere allo Stato e neppure ricercare da esso. Ma quando la Chiesa smette
di cercare le cose di lassù ma bensì le cose di quaggiù, succede proprio
questo, che pensa di avere quasi una sorta di diritto divino ad avere ogni
sorta di privilegi. La storia della Chiesa Cattolica Romana insegna proprio
questo, ma evidentemente alle ADI non ha insegnato proprio niente perché esse
ne hanno seguito le orme! Peggio per loro, porteranno la pena della loro
ribellione. |
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[1] Le
ADI, come abbiamo già detto, usufruiscono di una importante agevolazione
tributaria, che è l’esenzione dall’ICI che, considerando che le ADI
possiedono molti locali di culto e diversi ‘enti ecclesiastici aventi
finalità di culto’ – che secondo una legge dello Stato sono esenti dall’ICI
perché sono proprietà di un istituzione religiosa che ha fatto un’Intesa con
lo Stato -, permette alle ADI di non pagare allo Stato una bella somma di
denaro. Anche questo dunque costituisce un finanziamento indiretto che lo
Stato fa alle ADI. |
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La grazia del Signore Gesù sia con tutti coloro che lo amano
con purità incorrotta |
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Giacinto Butindaro |
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